Incarto n.
52.97.00140

 

Lugano

24 luglio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  16 giugno 1997 di

 

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 28 maggio 1997, no. 2587, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 luglio 1996 con cui il Consiglio parrocchiale di __________ ha deliberato alla ditta __________ i lavori di riattazione dell'impianto elettrico della chiesa parrocchiale;

 

 

viste le risposte:

-    25 giugno 1997 del Consiglio di Stato;

-    27 giugno 1997 della Parrocchia di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che su richiesta del Consiglio parrocchiale di __________ il 31 gennaio 1996 la ditta __________ ha inoltrato un'offerta di fr. 11'712.75 per i lavori da elettricista previsti nell’ambito della riattazione della chiesa di __________;

 

che la ditta __________, sollecitata successivamente dallo stesso Consiglio, ha a sua volta presentato un'offerta di data 5 giugno 1996 per l'importo di fr. 10'892.70;

 

che con risoluzione 3 luglio 1996 il Consiglio parrocchiale ha deliberato i lavori alla ditta __________; dell'avvenuta delibera avrebbe dato comunicazione all'insorgente con scritto del 9 luglio 1996 inviato come lettera semplice;

 

che copia di tale scritto sarebbe stata inviata alla ricorrente il 20 del mese successivo, sempre per lettera semplice;

 

che nei mesi seguenti la ricorrente ha ripetutamente interpellato il parroco per sapere quale seguito fosse stato dato all'offerta inoltrata;

 

che il 9 dicembre 1996 la __________ ha formalmente chiesto al Consiglio parrocchiale di conoscere l'esito della licitazione esperita;

 

che il 22 dicembre 1996 il Consiglio parrocchiale ha notificato all'insorgente - a mezzo raccomandata - copia della lettera 9 luglio 1996 con cui comunicava che i lavori erano stati deliberati ad altra ditta;

 

che contro l'aggiudicazione dei lavori alla ditta __________ la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

 

che con giudizio 28 maggio 1997 il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso siccome tardivo;

 

che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che la ricorrente avesse tardato eccessivamente a sollecitare formalmente il Consiglio parrocchiale a notificarle la decisione di delibera dei lavori;

 

che contro la predetta risoluzione governativa la soccombente insorge ora davanti  al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della causa al Consiglio di Stato, affinché la esamini nel merito;

 

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Consiglio parrocchiale, che non formulano particolari osservazioni;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 28 cpv. 2 LLCC in relazione all'art. 208 LOC;

 

che la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante ad una licitazione sui generis promossa dall'autorità parrocchiale, è certa (art. 43 PAmm);

 

che il ricorso, tempestivo (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

che giusta l'art. 46 PAmm, il ricorso deve essere insinuato dall'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;

 

che le decisioni vanno per principio notificate a mezzo raccomandata (art. 14 PAmm e 120 seg. CPC);

 

che nella misura in cui la notifica viene fatta per lettera semplice, incombe all'autorità l'onere di provare la data in cui l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario (DTF 101 Ia 8; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed N 84 B V);

 

che nel caso concreto, il Consiglio parrocchiale afferma di aver notificato alla ricorrente la decisione di delibera a due riprese nel corso dei mesi di luglio ed agosto del 1996: non è tuttavia stato in grado di provarlo, perché l'intimazione non è stata fatta mediante raccomandata;

 

che la decisione di delibera è stata comunque notificata all'insorgente il 22 dicembre 1996, a mezzo raccomandata;

 

che sulla scorta di questa notifica si deve quindi ammettere che il termine quindicinale di ricorso abbia iniziato a decorrere a partire da quel giorno, a meno che venga dimostrato che prima di tale data la ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere - secondo le regole della buona fede - conoscenza della decisione impugnata;

 

che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la presa di conoscenza della delibera da parte della ricorrente non può essere semplicemente dedotta dal fatto che i lavori si siano svolti nei mesi di settembre/ottobre e che un amministratore sia domiciliato a __________;

 

che tali circostanze non permettono nemmeno di sostenere con successo che la ricorrente abbia colpevolmente tardato a prendere conoscenza del provvedimento impugnato;

 

che il giudizio richiamato dal Consiglio di Stato a sostegno della propria tesi (RDAT 1991 II n 14), non si attaglia alla fattispecie in esame, poiché in quel caso si trattava di stabilire se una decisione notificata senza l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso potesse ancora essere impugnata a distanza di anni dalla sua intimazione;

 

che così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché esamini il merito dell'impugnativa;

 

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico della soccombente;


visti gli art. 28 LLCC; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 28 maggio 1997, no. 2587, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinchè statuisca nel merito del ricorso 7 gennaio 1997 inoltratogli dalla __________.

 

 

                                   2.   La Parrocchia di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario