Incarto n.
52.97.00014

 

Lugano

15 settembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Matteo Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  22 gennaio 1997 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 dicembre 1996 (no. 6867) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 novembre 1996, con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;

 

vista la risposta 27 gennaio 1997 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Nel pomeriggio del 9 marzo 1994, poco prima delle ore 16.00, il ricorrente __________ circolava sulla carreggiata nord-sud dell'autostrada A2 alla guida dell'autovettura Porche, targata __________.

Giunto in territorio di __________ l'insorgente è stato inseguito per un tratto di strada da un veicolo di servizio della Polizia cantonale equipaggiato di un registratore della velocità del tipo Prosumus VT 11. Con l'ausilio di questa apparecchiatura, gli agenti inseguitori hanno potuto accertare che l'insorgente stava circolando nel tratto in questione ad una velocità di 177 km/h, corrispondente ad una velocità punibile (dedotta la tolleranza) di 168 km/h.

 

 

                                  B.   a) Per i fatti sopra descritti, con risoluzione 29 aprile 1994, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, ha inflitto a __________ una multa di fr. 660.--, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di complessivi fr. 240.--.

La sanzione, resa sulla base degli art. 32 cpv. 2  e 3 , 90 cifra 1 LCS, 4a cpv. 1 e 5 ONC, é stata integralmente confermata dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha respinto il ricorso contro di essa interposto dal multato (cfr. sentenza del 7 febbraio 1997 in re R.G., agli atti).

Con giudizio 7 agosto 1996 il Tribunale federale ha infine respinto il ricorso per cassazione presentato dall'insorgente avverso la predetta decisione dell'ultima istanza cantonale.

 

b) Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della circolazione, con pronuncia 14 novembre 1996 ha risolto di revocare all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di ammonimento per il periodo compreso tra il 9 dicembre 1996 e il 23 gennaio 1997 incluso.

La decisione é stata resa sulla base dell'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS.

 

 

                                  C.   Con ricorso 28 novembre 1996 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della decisione di revoca.

In quella sede egli ha in sostanza riproposto le censure già sollevate con i gravami inoltrati avverso la sanzione penale citata al precedente considerando.

In particolare ha contestato:

-     l'assenza di una base legale per i controlli di velocità tramite veicoli inseguitori;

-     una disparità di trattamento tra il cittadino e l'agente inseguitore che, pur commettendo il medesimo eccesso di velocità del conducente inseguito, non é oggetto di procedimento penale;

-     l'assenza di un interesse pubblico che legittimi questo metodo di accertamento della velocità, nonché la sua pericolosità.

A sostegno di quest'ultima argomentazione ha postulato l'assunzione agli atti della documentazione relativa ad un non meglio precisato incidente della circolazione in cui sarebbe incorso un veicolo della polizia dotato di radar mobile durante un controllo della velocità mediante inseguimento. Mezzo di prova questo che egli aveva già a suo tempo chiesto senza successo in sede penale.

 

 

                                  D.   Con giudizio 23 dicembre 1996 il Consiglio di Stato ha respinto la suddetta impugnativa, confermando in tal modo il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.

Il Governo cantonale ha sottolineato che per i fatti oggetto della procedura amministrativa al ricorrente é stata inflitta una sanzione penale confermata dal Tribunale cantonale amministrativo e dal Tribunale federale.

Evidenziato come l'autorità amministrativa sia di regola vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Consiglio di Stato non ha ravvisato motivi importanti per discostarsi dalle constatazioni contenute nel giudizio penale e per procedere all'assunzione delle prove offerte.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che per l'infrazione in discussione non può essere inflitto un semplice ammonimento in quanto secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale il superamento della velocità massima consentita di oltre 30 km/h comporta la revoca della licenza di condurre, indipendentemente dalle condizioni di viabilità e dalla reputazione dell'interessato quale conducente di veicoli a motore.

Considerati i precedenti a carico del ricorrente in materia di circolazione stradale nonché il fatto che egli, avvocato, non necessita della licenza di condurre per conseguire il suo reddito lavorativo, il Consiglio di Stato ha quindi risolto di confermare il provvedimento di revoca impugnato.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Sostiene che il principio secondo cui l'autorità amministrativa deve attenersi al giudizio penale non é assoluto.

Ripropone in sostanza le medesime contestazioni già sollevate davanti alle varie istanze penali nonché davanti al Consiglio di Stato con il gravame inoltrato contro il provvedimento di revoca. Chiede di essere sentito in contraddittorio con gli agenti denuncianti e che venga richiamata agli atti la documentazione relativa ad un incidente della circolazione nel quale sarebbe rimasto coinvolto un veicolo della Polizia cantonale impegnato ad eseguire un controllo della velocità tramite inseguimento. Tale documentazione permetterebbe di dimostrare la pericolosità, e quindi pure l'illiceità, di questo genere di controlli.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCS.

La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si renda necessario procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm). In merito a quest'ultimo aspetto si impone comunque di precisare quanto segue.

 

1.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente contesta sostanzialmente il metodo con il quale le autorità di polizia hanno accertato i fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca della licenza qui in rassegna.

Trattasi delle identiche censure che l'insorgente aveva già proposto, senza successo, in sede penale sia davanti al Tribunale cantonale amministrativo che al Tribunale federale; censure risultate del tutto prive di fondamento, le quali non meritano ora miglior sorte di quella che hanno avuto nell'ambito del procedimento penale.

Giova a questo proposito succintamente ricordare quanto già esposto in maniera più estesa nella decisione emanata il 7 febbraio 1997 da questo Tribunale, ad evasione dell'impugnativa presentata dal ricorrente contro il decreto di multa pronunciato dal Dipartimento delle istituzioni per i medesimi fatti qui in rassegna.

In primo luogo va ribadito che gli art. 106 cpv. 1 LCS, 97 cpv. 1 ONC, 133 OAC e 115 OSS costituiscono con ogni evidenza una base legale sufficiente per le direttive tecniche volte a regolamentare i controlli della velocità nella circolazione stradale.

Per quanto concerne il metodo utilizzato nell'occasione per accertare l'infrazione commessa dall'insorgente è sufficiente rinviare alla sentenza pubblicata in forma riassuntiva in JdT 1993 I 766 e segg., laddove il Tribunale federale ha avuto modo di precisare in modo chiaro ed inequivocabile che la raccolta di prove relative a superamenti della velocità mediante l'uso di radar mobili montati su veicoli inseguitori non è affatto illecita come pretende il ricorrente, dal momento che in questi casi l'agire della polizia è giustificato da un sufficiente interesse pubblico. Secondo l'alta Corte federale infatti, la repressione di questo genere di infrazioni contribuisce in modo importante a migliorare la sicurezza del traffico: i rischi generati da questo tipo di controlli sono dunque largamente compensati dai benefici che ne derivano per la sicurezza del traffico.

Da tutto ciò discende non soltanto che le principali censure sollevate con il gravame in esame sono da respingere integralmente, ma anche che non è necessario dar seguito alla richiesta del ricorrente di richiamare agli atti la documentazione relativa ad un non meglio precisato incidente della circolazione accaduto ad un "veicolo-civetta" della Polizia cantonale, dato che comunque da un tale atto istruttorio non sortirebbero elementi rilevanti per l'evasione del presente ricorso.

 

1.2. Per il resto occorre aggiungere che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., (consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto allestito da un agente della Polizia cantonale.

L'autorità amministrativa deve dunque attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale, avverso il quale l'interessato ha avuto a disposizione i mezzi di impugnazione necessari a far valere i propri diritti.

Nella presente fattispecie, la decisione dipartimentale con cui il ricorrente è stato condannato al pagamento di una multa per l'infrazione in rassegna è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza del 7 agosto 1996.

In simili circostanze, il ricorrente non è più legittimato a rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati in quella sede.

A tutto questo si deve aggiungere che con il ricorso in esame, egli non apporta nuovi elementi di fatto che, se considerati dalle varie istanze penali, avrebbero condotto quel procedimento ad avere un esito differente da quello che poi ha avuto, ma si limita a riproporre l'assunzione di prove palesemente irrilevanti ai fini del giudizio.

Né tantomeno si può ritenere che l'apprezzamento delle prove operato dalle istanze penali per ciò che concerne la velocità contrasti con le misurazioni agli atti, dalle quali si può dedurre che senz'altro __________ ha circolato nelle circostanze di luogo e di tempo sopra riferite ad un'andatura media di 168 km/h, (già dedotta la tolleranza), su di un tratto autostradale dove vige il limite di 120 km/h.

In conclusione non sono dunque date le premesse per scostarsi dagli accertamenti operati dall'autorità penale.

 

 

                                   2.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).

La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCS).

La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (33 cpv. 2 OAC).

La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCS).

 

 

                                   3.   L'applicazione del disposto di legge che prevede la revoca obbligatoria (art. 16 cpv. 3 LCS) é essenzialmente subordinata a tre condizioni:

-     che il conducente abbia infranto una norma della circolazione;

-     che egli abbia gravemente compromesso la sicurezza della circolazione;

-     che abbia agito con colpa, ossia intenzionalmente oppure per negligenza.

L'infrazione ad una norma della circolazione si perfeziona sia quando il conducente viola le disposizioni della LCS, sia quando non ottempera a regole volte ad assicurare la sicurezza del traffico previste nelle ordinanze di applicazione alla LCS. Per compromettere gravemente la sicurezza della circolazione non é necessario che un conducente metta concretamente in pericolo gli altri utenti della strada, é infatti sufficiente che egli con il suo comportamento dia luogo ad una situazione di pericolo astratto accresciuto (cfr. al riguardo Bussy-Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., no. 5.2.2 ad art. 16 LCS e R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, no. 2258).

La questione di sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso. Vi è da ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.).

 

 

                                   4.   A giusta ragione la Sezione della circolazione ed il Consiglio di Stato hanno ritenuto che __________ abbia compromesso gravemente la sicurezza della circolazione realizzando la fattispecie di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS.

Secondo una ormai consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, in autostrada un superamento del limite di velocità in misura palesemente superiore ai 30 km/h comporta la revoca della licenza di condurre indipendentemente dalle circostanze oggettive in cui é stata commessa l'infrazione: si è infatti in presenza di una situazione ritenuta costitutiva di un grave pericolo per la sicurezza della circolazione (DTF 122 IV 173, consid. 2c; 119 Ib 154 e segg.; 118 IV 188).

Le circostanze concrete devono essere prese in considerazione unicamente nel caso in cui la velocità massima consentita é stata oltrepassata in misura di poco superiore a 30 km/h (DTF 122 IV 173, consid. 2b/bb e riferimenti).

 

Ora, come si è detto in narrativa, nel caso di specie il ricorrente ha circolato alla velocità punibile di 168 km/h ove vige il limite di 120 km/h: egli ha dunque superato tale limite in misura palesemente superiore a 30 km/h, ragione per la quale, tenuto conto della giurisprudenza sopra illustrata, la revoca della licenza di circolazione si impone come una misura amministrativa obbligatoria ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a), indipendentemente dalle circostanze concrete in cui é stata commessa l'infrazione.

 

 

                                   5.   Per quanto concerne l'estensione temporale della revoca va ricordato che tale misura, la cui durata deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS), va stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione come conducente e della necessità professionale a condurre veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC).

Ora, la gravità dell'infrazione commessa, ossia l'aver superato di ben 48 km/h il limite di velocità, già giustifica di per sé un periodo di revoca superiore al minimo legale di un mese.

Se a ciò si aggiunge il fatto che il ricorrente non é nuovo a questo tipo di infrazioni, essendo stato in passato oggetto di ben tre ammonimenti per eccesso di velocità, e che egli, di professione avvocato, non necessita della licenza di condurre per conseguire il suo reddito, si deve per forza di cose concludere che la commisurazione della durata della revoca operata dalle precedenti autorità appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata del provvedimento in 1 mese e mezzo la Sezione della circolazione non ha di certo violato il principio di proporzionalità e si è attenuta ai limiti fissati dalla legge. Tutt'al più, scostandosi solo lievemente dal periodo minimo previsto dalla predetta disposizione, la suddetta autorità ha peccato di eccessiva mitezza.

 

 

                                   6.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque integralmente respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 10 LALCS; 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. a), 32 cpv. 2 e 3 , 90 cifra 1 LCS, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 4a cpv. 1 e 5 ONC; 18, 28, 43, 47, 60, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario