Incarto n.
52.97.00152

 

Lugano

22 settembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 3 luglio 1997 di

 

 

 

__________

__________

__________

__________

__________

patrocinati dal __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 giugno 1997, no. 3022, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la risoluzione 27 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ nega loro il pagamento di un'indennità di uscita per soppressione del posto;

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza, dopo discussione, le parti sono addivenute alla seguente transazione:

 

"1.  Il comune di __________ verserà alle ricorrenti le seguenti indennità:

      __________ 4 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;

      __________ 4 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;

      __________ 2,5 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;

      __________ 1 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;

      __________ 1,1 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento.

 

 2.  La tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato non viene prelevata.

 

 3.  A queste condizioni le ricorrenti ritirano il ricorso.

 

 4.  Il Tribunale procederà allo stralcio senza spese."

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario