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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 3 luglio 1997 di
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__________ __________ __________ __________ __________ patrocinati dal __________
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contro |
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la decisione 18 giugno 1997, no. 3022, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la risoluzione 27 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ nega loro il pagamento di un'indennità di uscita per soppressione del posto; |
preso atto che in occasione dell’udienza, dopo discussione, le parti sono addivenute alla seguente transazione:
"1. Il comune di __________ verserà alle ricorrenti le seguenti indennità:
__________ 4 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;
__________ 4 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;
__________ 2,5 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;
__________ 1 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento;
__________ 1,1 mensilità dello stipendio precedente il licenziamento.
2. La tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato non viene prelevata.
3. A queste condizioni le ricorrenti ritirano il ricorso.
4. Il Tribunale procederà allo stralcio senza spese."
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario