Incarto n.
52.97.00103-159

 

Lugano

26 novembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Matteo Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sui ricorsi a) 6 maggio 1997 e b) 8 luglio 1997 del

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

le decisioni 28 aprile 1997 e 16 giugno 1997 con cui l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha autorizzato l'impiego di personale durante le aperture domenicali dei negozi concesse durante il 1997 dal Dipartimento delle finanze e dell'economia;

 

 

viste le risposte:

-    22 maggio 1997 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

-    05 giugno 1997 di __________;

     al ricorso sub a);

 

e

 

-    16 luglio 1997 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

-    25 luglio 1997 di __________;

     al ricorso sub b);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a) Il 18 febbraio 1997 la __________, rifacendosi ad un accordo concluso tra la __________ e i sindacati __________, __________, __________ e __________, ha presentato, per conto di alcune società locali di commercianti, un'istanza intesa ad ottenere dal Dipartimento delle finanze e dell'economia l'autorizzazione per una serie di aperture straordinarie dei negozi nel corso del 1997.

Con decisione __________, pubblicata sul Foglio ufficiale no. __________ del giorno seguente, il Dipartimento, ha concesso le deroghe richieste per il mese in corso.

 

b) Preso atto della decisione, con un esposto del 4 aprile 1997 il __________ ha chiesto al Dipartimento di pronunciarsi entro breve termine su tutte le richieste di deroga oggetto dell'istanza 18 febbraio 1997 della __________, al fine di non rendere vane le possibilità di ricorso previste dalla legislazione contro simili decisioni.

Con analogo atto di medesima data il __________ ha pure chiesto all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro di pronunciarsi sulla concessione o meno del permesso di impiegare manodopera femminile e giovani durante le aperture straordinarie dei negozi che sarebbero state autorizzate nel corso dell'intero 1997.

 

c) Con decisione __________, pubblicata sul Foglio ufficiale no. __________ del __________ successivo, il Dipartimento ha nuovamente statuito sulla domanda di apertura straordinaria dei negozi, limitandosi comunque a concedere le deroghe richieste sino alla fine del mese di giugno 1997.

Dal canto suo l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha deciso il 28 aprile 1997 di permettere, durante il medesimo predetto periodo, l'occupazione di personale durante le aperture domenicali dei negozi autorizzate dal Dipartimento, fatta eccezione per i giovani di entrambi i sessi sino ai 19 anni e per gli apprendisti sino a 20 anni: in particolare l'autorità cantonale ha autorizzato l'impiego di manodopera per le giornate del 8 e del 18 maggio ad Ascona e Locarno, del 8 giugno a Lugano e del 29 giugno solo ad Ascona.

Contro quest'ultima decisione il __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa con la conseguente pronuncia del divieto di impiegare manodopera femminile per il lavoro domenicale. In via subordinata ha invece chiesto che, accertata l'esistenza di un diniego di giustizia formale da parte dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, quest'ultimo provvedesse a pronunciarsi su tutti i quesiti posti nell'esposto presentato il 4 aprile 1997.

Il __________ ha pure chiesto che al ricorso fosse conferito effetto sospensivo.

 

 

                                  B.   a) Il 22 maggio 1997 la __________ ha inoltrato al Dipartimento delle finanze e dell'economia uno scritto con il quale, oltre che confermare le richieste di deroga già formulate nella precedente istanza del 18 febbraio 1997, ha chiesto il rilascio del permesso per alcune altre aperture straordinarie nelle località di Ponte Tresa, Locarno, Muralto e Minusio.

In seguito a tale istanza, il Dipartimento si è quindi ancora pronunciato il 10 giugno 1997 (cfr. Foglio ufficiale no. __________ del __________) in merito alla questione delle aperture dei negozi, accordando questa volta le deroghe richieste per il periodo compreso tra il mese di luglio e il 2 novembre 1997.

Il 16 giugno 1996 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha quindi rilasciato ai negozi beneficiari di un permesso d'apertura straordinario durante il suddetto periodo l'autorizzazione per far svolgere lavoro domenicale al personale: in particolare l'autorità cantonale ha autorizzato l'impiego di personale per le giornate del 15 agosto ad Ascona, del 5 ottobre a Lugano, del 19, 26 ottobre, 1 e 2 novembre a Morcote. Anche in questo caso dal permesso sono stati esclusi i giovani d'età inferiore a 19 anni e gli apprendisti sino a 20 anni.

 

b) Contro quest'ultima pronuncia il SEI è insorto davanti a questo Tribunale chiedendo ancora una volta, in via principale, il suo annullamento e l'emanazione di un divieto per l'impiego di manodopera femminile durante le aperture domenicali. In via subordinata, ha postulato che venisse accertata l'esistenza di un diniego di giustizia da parte dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, avendo omesso quest'ultimo di statuire, come richiesto nell'esposto del 4 aprile 1997, sul rilascio o meno del permesso di lavoro domenicale per tutte le aperture straordinarie richieste nel 1997. Anche in questo caso il sindacato ricorrente ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa.

 

 

                                  C.   All'accoglimento dei due gravami si sono opposte la Federcommercio e la Ccia-TI con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.

 

Anche l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha chiesto la reiezione delle impugnative ed ha formulato in proposito considerazioni che saranno se del caso riprese più avanti.

 

 

                                  D.   Il 28 luglio 1997 il Giudice delegato ha indetto un'udienza tra le parti allo scopo di favorire il raggiungimento di un accordo sul disciplinamento delle aperture straordinarie dei negozi e sul rilascio di permessi per lo svolgimento di lavoro domenicale nel settore della vendita al dettaglio.

In quell'occasione le parti hanno chiesto una sospensione della procedura per permettere l'intavolazione di una trattativa intesa a risolvere la vertenza.

Tuttavia con scritto 3 ottobre 1997 il __________ ha chiesto la riattivazione delle cause, essendo fallita la trattativa.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 26 cpv. 2 LCL.

La legittimazione attiva del ricorrente è incontestabilmente data dall'art. 58 cpv. 1 LL (DTF 116 Ib 270 e segg. consid. 1).

Per il vero al momento dell'emanazione del presente giudizio non sussiste più un interesse attuale ad una decisione sulle autorizzazioni in oggetto: tuttavia questo Tribunale ritiene di dovere entrare nel merito delle contestazioni visto che la medesima vertenza potrebbe ripresentarsi in un futuro prossimo, allorquando le autorità cantonali saranno chiamate a pronunciarsi sulla questione dell'impiego di personale nei commerci del Cantone durante le aperture domenicali previste per l'anno venturo.

I ricorsi, entrambi tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi sulla base degli atti (art. 18 PAmm) con un unico giudizio.

 

 

                                   2.   2.1. Il sindacato ricorrente censura il fatto che sia con la decisione del 28 aprile 1997 che con la decisione del 16 giugno 1997 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro sarebbe incorso in un diniego formale di giustizia, avendo in entrambe le occasioni evaso solo parzialmente la richiesta, contenuta nell'esposto del 4 aprile 1997, intesa ad ottenere una decisione sul rilascio dei permessi per l'impiego di manodopera durante le aperture domenicali richieste per l'intero anno 1997. Secondo l'insorgente infatti, la predetta autorità avrebbe nel primo caso unicamente statuito sui permessi relativi alle aperture domenicali previste sino al 29 giugno, mentre che nel secondo caso ha preso in considerazione le rimanenti aperture previste sino al 2 novembre 1997, tralasciando in tal modo il periodo natalizio.

 

2.2. Commette un diniego formale di giustizia l'autorità che rifiuta espressamente o che omette tacitamente di prendere una decisione allorquando è tenuta a statuire.

In presenza di un simile vizio, l'istanza di ricorso non può che constatare tale fatto ed invitare l'autorità negligente a rendere la sua decisione senza ulteriori ritardi.

In caso di petizioni, di reclami all'autorità di sorveglianza o di denuncie e, in regola generale, nel caso di domande di revisione non sussiste alcun obbligo d'evadere le stesse o di rispondere, ma solo d'accusarne ricezione (cfr. G. Müller, Commentario Cost., ad art. 4 n.ri 89 e segg.).

 

2.3. Nella fattispecie in esame è indubbio che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro si sia pronunciato in occasione delle due decisioni qui dedotte in giudizio in modo incompleto rispetto alle richieste formulate a tale proposito dalla __________ con istanza 18 febbraio 1997, nonché dal __________ con esposto del 4 aprile 1997.

Malgrado ciò nell'agire del predetto Ufficio non può essere ravvisato alcun diniego di giustizia formale, come invece pretende il ricorrente.

In effetti occorre considerare che secondo l'attuale regime legislativo l'apertura e la chiusura dei negozi, materia disciplinata dal diritto cantonale, è decisa dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (art. 23 LCL), mentre che l'applicazione delle disposizioni federali in materia di durata del lavoro e del riposo dei lavoratori è di competenza dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (art. 1 cpv. 1 RLCL). Ora, quest'ultima autorità può pronunciarsi sul rilascio di un permesso per l'impiego di manodopera durante le aperture domenicali (ivi compresi i giorni festivi parificati) soltanto se il Dipartimento già si è pronunciato sulla concessione di un'autorizzazione straordinaria all'apertura dei commerci nel corso di tali giornate. È infatti impensabile che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro rilasci o neghi al titolare di un commercio il permesso di impiegare manodopera in occasione di un apertura domenicale, se dal canto suo il Dipartimento non si è ancora pronunciato sulla questione relativa al rilascio o meno del permesso d'apertura dello stesso.

Per tornare al caso concreto, si deve dunque ammettere che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro si è trovato nell'impossibilità oggettiva di pronunciarsi in maniera completa, vale a dire per l'intero 1997, sul rilascio o meno dei permessi di sua competenza per il fatto che il Dipartimento delle finanze e dell'economia, adottando un metodo più che discutibile, ha statuito "a tappe" sulla richiesta di aperture straordinarie dei negozi inoltrata il 18 febbraio 1997 dalla __________.

 

 

                                   3.   3.1. In base alla legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL) il lavoro di domenica è di principio vietato (art. 18 cpv. 1 LL). I cantoni possono parificare alla domenica un massimo di 8 giorni festivi l'anno (art. 18 cpv. 2 LL). Fondandosi su questa riserva, il Cantone Ticino ha parificato alle domeniche le feste di Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Assunzione, Ognissanti, Natale e S. Stefano (art. 4 LCL).

Sebbene il lavoro domenicale, a differenza di quello notturno, non abbia conseguenze dirette sulla salute del lavoratore, la sua incidenza sul piano sociale e culturale è molto importante. Non solo perché la domenica è giorno sacro secondo la tradizione cristiana e mantiene tuttora tale significato per una parte della popolazione, ma, soprattutto, perché l'istituzione di una medesima giornata libera per tutti permette ai lavoratori di fruire di un momento di svago e di riposo al di fuori della frenesia del lavoro di ogni giorno. Il tempo libero comune rende inoltre possibile, in larga misura, la comunicazione e i contatti all'interno della famiglia e verso l'esterno (DTF 116 Ib 270, consid. 4a, pag. 275). Per tutte queste ragioni, il legislatore federale ha voluto limitare il lavoro domenicale in modo ancora più restrittivo di quello notturno (DTF 120 Ib 332, consid. 3a pag. 333).

Giova ricordare che la LL sottopone le donne ed i giovani ad una protezione accresciuta.

Sono considerati come "giovani" i lavoratori di ambo i sessi sino a 19 anni compiuti e gli apprendisti sino a 20 anni (art. 29 cpv. 1 LL). Per essi vale il divieto di lavoro notturno e domenicale (art. 31 cpv. 4 LL).

Il divieto di svolgere lavoro notturno o domenicale vale anche per le donne (art. 34 cpv. 3 LL).

 

3.2. Il divieto sancito dagli art. 18, 31 cpv. 4 e 34 cpv. 3 LL non è tuttavia assoluto. Sia la stessa LL che le ordinanze d'esecuzione della LL prevedono infatti delle eccezioni.

Si tratta dunque di esaminare in questa sede se le due autorizzazioni generali rilasciate dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro per l'impiego di manodopera nei commerci beneficiari di un permesso d'apertura per il giovedì dell'Ascensione a Locarno ed Ascona, la domenica di Pentecoste ad Ascona, la domenica della Festa dei costumi (8 giugno 1996) a Lugano, l'Assunzione e la domenica di SS. Pietro e Paolo ad Ascona, la domenica del Corteo della vendemmia a Lugano, il giorno di Ognissanti a Morcote e le domeniche del 19 e 26 ottobre nonché del 2 novembre 1997 sempre a Morcote, siano conformi o meno alla legislazione attualmente vigente.

 

 

                                   4.   In base all'art. 19 cpv. 1 LL, l'autorità cantonale competente può concedere deroghe di natura temporanea, se vi è un urgente bisogno. La deroga è inoltre subordinata al consenso del lavoratore ed alla concessione di un supplemento salariale di almeno il 50%.

L'autorità cantonale competente può inoltre permettere alle aziende non industriali di lavorare regolarmente o periodicamente la domenica se ciò è indispensabile per motivi tecnici od economici (art. 19 cpv. 2 LL).

Per le donne e i giovani devono inoltre essere adempiute le ulteriori condizioni previste dagli art. 71, rispettivamente 65 OLL1.

 

Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 27 LL, il Consiglio Federale ha introdotto mediante ordinanza alcune agevolazioni per determinate categorie di aziende situate nelle regioni turistiche e nelle località di confine, che provvedono ai bisogni del turismo (art. da 41 a 44 OLL 2). Sono considerate regioni turistiche ai sensi dell'OLL 2 quelle designate all'art. 4 cpv. 1 lett. t) dell'ordinanza di esecuzione alla legge sul promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche (art. 41 cpv. 2 OLL 2). Per il Ticino, diversamente da quanto stabilito dall'art. 7 RLCL per l'apertura e la chiusura dei negozi, è considerato regione turistica l'intero territorio cantonale tranne i distretti di Bellinzona e di Riviera e i comuni di Bodio, Giornico, Personico, Pollegio, Balerna, Chiasso, Coldrerio, Genestrerio, Ligornetto, Morbio Inferiore, Novazzano, Pedrinate e Vacallo. Fra le varie facilitazioni previste dalle suddette norme, l'art. 41 cpv. 1 lett. a) OLL 2 dispone che per i negozi di vendita situati in queste regioni e località non valgono gli art. 10 cpv. 2 LL (richiesta di autorizzazione per lo spostamento del lavoro diurno) e 19 cpv. 1 e 2 LL (autorizzazione in deroga al divieto di lavoro domenicale). Nella misura in cui sono destinati al turismo, in questi negozi il datore di lavoro può dunque, senza alcun permesso, impiegare manodopera nei giorni festivi, se ciò è consentito dalle prescrizioni (cantonali) sugli orari di apertura e di chiusura dei negozi. Ciò vale comunque solo per la manodopera maschile, in quanto l'impiego di donne e di giovani durante le aperture domenicali e festive necessita pur sempre di un autorizzazione specifica, che può essere rilasciata soltanto se sono adempiute le condizioni poste dagli art. 71 e rispettivamente 65 OLL1 (RDAT I-1997 no. 64, consid. 3.3. e riferimenti).

 

 

                                   5.   5.1. Come è stato accennato in narrativa, la fattispecie in esame verte attorno al rilascio da parte della competente autorità cantonale di due autorizzazioni generali per l'impiego di manodopera nel settore della vendita al dettaglio durante alcune aperture domenicali e festive dei negozi previste per l'anno in corso in determinati comuni del Cantone considerati turistici ai sensi della sopra menzionata legislazione federale.

Nella misura in cui le due predette autorizzazioni concernono anche commerci la cui attività è volta a soddisfare le necessità del turismo tornano dunque applicabili gli art. 41 e segg. OLL2.

Vale comunque la pena di ricordare come il Tribunale cantonale amministrativo abbia già avuto modo di chiarire in un suo precedente giudizio che per "bisogni del turismo" ai sensi della suddetta norma sono unicamente da intendere le necessità di quelle persone che per fini ricreativi o culturali si spostano, viaggiano e semmai soggiornano temporaneamente fuori dei loro luoghi di residenza abituale e che le esigenze del turismo non hanno per oggetto soltanto l'acquisto di beni di consumo di natura voluttuaria, destinati a rendere gradevole il soggiorno in una determinata località od a perpetuarne il ricordo, ma comprendono anche l'acquisto di beni di prima necessità volti magari soltanto ad agevolare il transito attraverso una determinata regione. Sempre in quell'occasione questo Tribunale, pur riconoscendo che l'offerta di beni di consumo e di servizi costituisce un presupposto essenziale per la promozione e lo sviluppo del movimento turistico, ha comunque precisato come nel concetto di turismo ai sensi della predetta disposizione non rientri il cosiddetto "turismo della spesa", ossia lo spostamento di persone finalizzato esclusivamente all'acquisto di merci e di prodotti: in tal senso non possono quindi essere considerati turisti i ticinesi, che partendo dalle proprie abitazioni si spostano di domenica nei centri all'unico scopo di approfittare dell'occasione per effettuare acquisti in giorno festivo, quando tutti gli altri negozi del Cantone sono chiusi. Analogamente, non possono essere considerati "turisti" a sensi delle disposizioni qui in esame i clienti che giungono da oltre confine per gli stessi motivi e senza alcun altro intendimento all'infuori di quello di fare la cosiddetta "spesa" in giorno festivo, non bastando il semplice passaggio della frontiera per attribuire loro la qualifica di "turista". Determinanti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dagli art. 41 seg. OLL 2 rimangono le caratteristiche della singola azienda, che deve apparire prioritariamente destinata al soddisfacimento di esigenze specifiche del turismo. Le disposizioni speciali dell'OLL 2 relative alle aziende delle regioni turistiche e delle località di confine (art. 41 - 44 OLL 2) non sono in effetti applicabili in modo generale a tutti i commerci situati all'interno di tali zone o località, ma solamente a quei negozi che provvedono effettivamente alle esigenze del turismo. Non possono quindi beneficiarne quei negozi di vendita che provvedono prevalentemente o esclusivamente ai bisogni della popolazione locale. In questo caso fanno stato le disposizioni ordinarie della LL e dell'OLL 1 (RDAT I-1997, no. 64, consid. 3.2. e riferimenti).

 

5.2. Nella misura in cui le decisioni impugnate toccano commerci che effettivamente provvedono alle necessità del turismo nel senso appena esposto, l'impiego di manodopera maschile adulta durante le aperture domenicali concesse dal Dipartimento è possibile anche senza alcuna autorizzazione di sorta, in virtù di quanto sopra esposto riguardo alla portata dell'art. (art. 44 OLL2).

Per il rilascio di un permesso che autorizzi l'impiego di manodopera femminile occorre invece esaminare se è adempiuta almeno una delle condizioni poste dall'art. 71 OLL1. Nel caso di specie va in particolare esaminato se è dato il requisito previsto dall'art. 71 lett. b OLL1, secondo il quale l'autorizzazione a far svolgere lavoro domenicale al personale femminile va rilasciato "se è d'uso nella professione considerata".

Il Tribunale federale si è espresso su tale specifica questione chiarendo che la suddetta condizione deve essere intesa nel senso che può essere autorizzato lo svolgimento di lavoro domenicale da parte di donne nella misura in cui è usuale l'impiego di personale femminile all'interno di una ben determinata professione (DTF 116 Ib 282, consid. 6c; 116 Ib 296, consid. 6c).

Ora, è fatto notorio che la maggior parte del personale impiegato nel settore della vendita al dettaglio è di sesso femminile. Ciò è pure dimostrato dai dati statistici riferiti al Cantone Ticino raccolti con il censimento del 1995, dai quali si può agevolmente dedurre come in quasi tutti i settori della vendita al dettaglio la percentuale di personale femminile impiegato sia superiore a quella degli uomini. La percentuale delle lavoratrici raggiunge quote ancora più elevate nel caso di impiego a tempo parziale (fonte: Censimento federale 1995, dati concernenti il Cantone Ticino relativi all'impiego nel settore del commercio al dettaglio, reperibili presso l'USTAT, Bellinzona).

In simili circostanze si deve dunque ammettere che, nell'ambito professionale qui considerato, la suddetta condizione posta dall'art 71 OLL1 risulta adempiuta.

 

5.3. Per quanto riferite all'impiego, durante le aperture domenicali e festive, di manodopera femminile nei commerci di Ascona, Lugano, Locarno, Morcote destinati al soddisfacimento delle esigenze del turismo, le decisioni impugnate non prestano il fianco a critiche, essendo senz'altro date le condizioni poste dalla legislazione federale per il rilascio di simili autorizzazioni, fermo restante comunque che il datore di lavoro che intende sfruttare tale possibilità deve essere in grado di dimostrare in ogni momento di avere avuto il preventivo accordo della singola lavoratrice impiegata e deve inoltre versare a quest'ultima un supplemento di salario del 50 % per il lavoro prestato.

 

 

                                   6.   Per quanto invece riguarda l'impiego di personale in quei commerci che pur essendo situati all'interno di località turistiche non provvedono direttamente ai bisogni del turismo (secondo l'accezione del termine sopra illustrata) la questione inerente al rilascio o meno di permessi per lo svolgimento di lavoro domenicale deve essere innanzitutto trattata nell'ottica delle eccezioni previste dall'art. 19 LL.

 

6.1. A tale proposito va subito detto che contrariamente a quanto asserito dal sindacato ricorrente, il caso concreto va esaminato alla luce del primo capoverso del suddetto articolo, trattandosi qui di una fattispecie concernente lavoro domenicale temporaneo, e non certo duraturo o periodico ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LL. Costituisce lavoro temporaneo, segnatamente, il lavoro che sin dall'inizio è previsto abbia durata limitata (W. Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, ad art. 19 no. 4 con rinvio ad art. 17 no. 5). Con le due decisioni impugnate l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha concesso una serie di deroghe che, benché tocchino un numero indeterminato di commerci e più comuni del Cantone, concernono sin dall'inizio un numero di aperture straordinarie dei negozi esattamente definito e circoscritto a talune singole giornate dell'anno. Per il che non si può ancora parlare di lavoro domenicale duraturo e periodico.

 

6.2. Come accennato in precedenza al considerando no. 4, il lavoro domenicale temporaneo può essere autorizzato a tre condizioni:

-     deve essere provato un bisogno urgente;

-     i lavoratori possono essere occupati solo con il loro consenso;

-     il datore di lavoro deve pagare loro un supplemento salariale del 50%.

Per le donne e i giovani devono poi essere adempiute le ulteriori condizioni degli art. 71, rispettivamente 65 OLL1.

 

L'autorità cantonale, la __________ e la __________ sostengono che nel caso in esame le suddette condizioni sarebbero adempiute; in particolare, per quanto concerne il bisogno urgente, quest'ultimo sarebbe dato dal fatto che le aperture domenicali e festive, previste in date di grande affluenza turistica, contribuirebbero a rendere maggiormente attrattivo il nostro Cantone quale meta per le vacanze.

Tale motivazione non convince pienamente.

Secondo la dottrina in materia, affinché la prima condizione sopra menzionata sia realizzata, non è sufficiente che vi sia un bisogno qualsiasi: è invece necessario che questo sia urgente, ovvero sia giustificato da ragioni imperiose (W. Hug, op. cit., ad art. 19 no. 5). Ad esempio il Tribunale federale, in un caso concernente le aperture domenicali dei negozi durante il periodo prenatalizio, ha avuto modo chiarire che la semplice necessità dei consumatori di provvedere a degli acquisti natalizi non costituisce di per sé un bisogno urgente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LL (DTF 120 Ib 232 consid. 4b). Analogo discorso deve valere nella fattispecie in esame, nel senso che il semplice afflusso di turisti in alcune località del Cantone non costituisce di per sé un motivo sufficiente per il quale si possa ammettere che si sia in presenza di un "bisogno urgente" ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LL, tanto più che, come esposto al considerando precedente, per quanto riguarda l'offerta di beni di consumo e di servizi al turismo, il legislatore federale ha già predisposto agli art. 41-44 OLL2 una serie di regole che disciplinano le possibilità e le modalità d'impiego di manodopera durante le aperture domenicali e festive dei commerci autorizzate in base al diritto cantonale.

A mente di questo Tribunale si giustifica per contro la concessione di deroghe giusta l'art. 19 cpv. 1 LL qualora vengano autorizzate delle aperture straordinarie dei commerci in concomitanza con lo svolgimento di particolari manifestazioni, e ciò indipendentemente dal fatto che queste abbiano luogo in località turistiche o meno del Cantone.

È in effetti innegabile che in occasione di feste folcloristiche o popolari, come pure di manifestazioni sportive di una certa importanza, si rende necessario estendere puntualmente l'attività lavorativa nei commerci anche alla domenica o ad altri giorni festivi parificati alla domenica, in modo tale da poter far fronte adeguatamente alle mutate esigenze che possono sorgere a causa di simili eventi straordinari. In questo senso si può dunque ammettere che in corrispondenza con avvenimenti come quelli sopra menzionati a titolo esemplificativo sussista un "bisogno urgente" giusta quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LL tale da giustificare il rilascio di un permesso temporaneo per l'impiego domenicale di manodopera nel settore del commercio al dettaglio.

Per quanto concerne più specificatamente l'impiego di manodopera femminile vale in pratica quanto esposto in precedenza al considerando no. 5.3. in relazione all'adempimento nel settore della vendita al dettaglio delle condizioni poste dall'art. 71 OLL1 per il rilascio di una deroga al divieto di lavoro domenicale.

 

6.3. In linea con quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene pertanto che la concessione ai commerci di Lugano di un permesso generale per l'impiego di manodopera in occasione di manifestazioni particolari quali la Festa dei costumi, la Festa della vendemmia, possa ancora essere considerata come dettata da un bisogno urgente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LL. Il medesimo discorso non vale per contro negli altri casi presi in considerazione dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro con le due decisioni in rassegna. In mancanza di giustificazioni concrete e plausibili non si vede oggettivamente quale necessità imperiosa sussista a monte delle autorizzazioni rilasciate per l'impiego di personale durante le diverse aperture domenicali previste a Morcote nel mese di ottobre (ivi compreso il giorno di Ognissanti) o ad Ascona e Locarno per il giovedì dell'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, la domenica di SS. Pietro e Paolo e l'Assunzione.

Su quest'ultimo aspetto della vertenza, il ricorso presentato dal __________ merita dunque parziale accoglimento, ritenuto comunque che nelle località appena citate vale per i commerci che provvedono ai bisogni del turismo, quanto esposto al considerando no. 5 circa le possibilità di impiego di manodopera femminile.

 

 

                                   7.   Stante tutto quanto precede e in prospettiva delle richieste di deroga che verranno verosimilmente inoltrate per l'anno venturo, si deve dunque concludere quanto segue.

 

7.1. L'impiego di manodopera femminile nei commerci di Locarno, Lugano, Ascona, Morcote che provvedono ai bisogni del turismo nel corso delle aperture domenicali e festive concesse dal Dipartimento può essere autorizzato a condizione che il datore di lavoro raccolga il preventivo accordo delle  proprie dipendenti e che versi a quest'ultime un supplemento  salariale del 50 %.

In questo ambito va comunque precisato che non è ammissibile procedere, come è stato fatto nel caso di specie, attraverso la concessione di autorizzazioni generiche. In effetti la sicurezza del diritto esige in simili casi che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, qualora intenda per motivi di praticità sollevare ogni singolo commerciante dall'obbligo di inoltrare una propria richiesta di deroga, deve perlomeno indicare con sufficiente grado di precisione quali generi di attività commerciali possono beneficiare delle facilitazioni previste dagli art. 41 e segg. OLL2, essendo destinate a soddisfare i bisogni del turismo nel senso sopra esposto del termine.

Nessuna autorizzazione si rende per contro necessaria per l'impiego di lavoratori di sesso maschile in simili negozi.

 

7.2. Per i rimanenti commerci, vale a dire quelli la cui attività non è direttamente finalizzata a soddisfare le necessità del turista, si deve invece concludere nel senso che l'impiego di manodopera femminile è ammesso solo a Lugano in occasione della domenica della Festa dei costumi e del corteo della Festa della vendemmia. Anche in questo caso vale però il principio secondo il quale è necessario il consenso preventivo delle dipendenti e il versamento a loro favore di un supplemento salariale pari al 50%.

In mancanza di giustificazioni concrete e plausibili agli atti, non sono per contro date le condizioni per impiegare (sempre nei commerci che non provvedono direttamente ai bisogni del turismo) personale femminile nelle località di Locarno, Ascona e Morcote in occasione delle restanti aperture domenicali concesse dal Dipartimento.

Medesimo discorso vale anche per i lavoratori di sesso maschile.

 

7.3. Contrariamente a quanto richiesto dal __________, non si pone in questa sede il problema di esaminare la questione relativa all'impiego di giovani e apprendisti di età inferiore ai 20 anni durante le predette aperture straordinarie dei negozi, visto che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha già provveduto a escludere, poco importa se a torto o a ragione, queste due categorie di lavoratori dalle due autorizzazioni generali qui dedotte in giudizio.

 

 

                                   8.   I ricorsi vanno dunque parzialmente accolti ai sensi del considerando precedente.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28, 31 PAmm).

Con l'evasione del merito, le domande per la concessione dell'effetto sospensivo inoltrate dal ricorrente divengono prive di oggetto.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 4 Cost.; 18, 19, 27, 29 cpv. 1, 31 cpv. 4, 34 cpv. 3, 58 LL; 71 OLL1; 41, 42, 43, 44 OLL2; 4 cpv. 1 lett. t) Ordinanza di esecuzione alla legge sul promovimento dell'industria alberghiera e alle stazioni climatiche; 4, 22, 23, 26 LCL; 1 cpv. 1, 7 RLCL; 3, 18, 28, 43, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono parzialmente accolti.

§.  Di conseguenza le decisioni 28 aprile e 16 giugno 1997 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro sono annullate e riformate nel senso che:

 

1.1.   durante le aperture dei negozi concesse nei comuni di Locarno, Ascona, Muralto e Morcote per i giorni di giovedì 8 maggio, domenica 18 maggio, 29 giugno, venerdì 15 agosto, domenica 19, 26 ottobre e 2 novembre, sabato 1 novembre 1997 è autorizzata l'occupazione di personale femminile unicamente da parte di quelle categorie di commerci, stabilite dettagliatamente dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, che per il genere d'attività svolta provvedono direttamente ai bisogni del turismo;

 

1.2.   in tutti i negozi di Lugano ai quali è stata concessa la possibilità di apertura durante la domenica della festa dei costumi (8 giugno 1997) e la domenica della festa della vendemmia ( ottobre 1997) è autorizzata l'occupazione di personale sia maschile che femminile durante le due suddette giornate;

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono nella misura di fr. 400.-- (quattrocento) a carico del __________ e per i rimanenti fr. 600.-- (seicento) a carico della __________ e della __________, con vincolo di solidarietà tra quest'ultime.

                                         Il __________ rifonderà sia alla __________ che alla __________ fr. 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario