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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 9 luglio 1997 di
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__________ e __________
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contro |
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la decisione 25 giugno 1997, no. 3154, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 18 aprile 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la ristrutturazione/sopraelevazione di una casa d'abitazione a __________ (part. no. __________ RFD); |
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, su proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente transazione:
"1. Il signor __________ e il figlio
__________ si impegnano formalmente a non opporsi all'eventuale sopraelevazione
dell'edificio vicino di proprietà dei ricorrenti __________ e __________ nella
misura in cui la sopraelevazione non ecceda un piano di sopralzo.
Si impegnano inoltre a non opporsi ad un'estensione orizzontale verso Est mantenendo
il filo della facciata Sud.
2. Il resistente __________ rinuncia a qualsiasi indennità per ripetibili di Ia e IIa istanza.
3. Lo Stato del Canton Ticino rinuncia al prelievo della tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato.
4. A queste condizioni i ricorrenti ritirano il ricorso.
5. Il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa senza spese."
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario