Incarto n.
52.97.00215-214

 

Lugano

8 ottobre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Silvia Torricelli, in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito;

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi 28 agosto 1997 del

 

 

 

__________

e dell'

arch. __________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 5 agosto 1997, no. 3739, del Consiglio di Stato che annulla le decisioni adottate dal consiglio comunale nella seduta del 9 giugno 1997;

 

 

viste le risposte:

-      5 settembre 1997 di __________, __________, __________, __________;

-      9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;

-    15 settembre 1997 dell'avv. __________, Presidente del CC di __________;

-    23 settembre 1997 __________;

al ricorso del comune di __________;

 

 

-      5 settembre 1997 di __________, __________, __________, __________;

-      9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;

-    15 settembre 1997 dell'avv. __________, Presidente del CC di __________;

-    22 settembre 1997 del Comune di __________;

al ricorso dell'arch. __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 16 maggio 1997 il Consiglio comunale e di __________ è stato convocato dal suo presidente per il 9 giugno seguente allo scopo di deliberare su una serie di messaggi municipali (MM 489 - 491/97; 493 - 496/97; 498 - 502/97);

 

 

che la cancelleria comunale ha inviato i succitati messaggi ai consiglieri comunali il 9, rispettivamente il 20 maggio 1997;

 

 

che i rapporti delle commissioni del legislativo sono stati trasmessi agli stessi consiglieri il 2 giugno 1997;

 

 

che dopo aver respinto una proposta di rinvio della seduta formulata dal consigliere __________, qui resistente, il legislativo comunale ha accolto a larga maggioranza le proposte del municipio;

 

 

che contro queste deliberazioni sono insorti davanti al Consiglio di Stato i consiglieri comunali __________, __________ ed __________, lamentando una disattenzione dei termini prescritti dagli art. 56 e 71 LOC per l'invio dei messaggi, rispettivamente dei rapporti delle commissioni ai consiglieri comunali;

 

 

che con giudizio 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando tutte le deliberazioni rese dal legislativo comunale nella seduta del 9 giugno 1997;

 

 

che dopo aver rilevato che i rapporti delle commissioni erano pervenuti ai consiglieri comunali soltanto il 3 giugno, il Governo ha in sostanza ritenuto violato il termine di 7 giorni prescritto dall'art. 71 LOC per l’invio dei rapporti commissionali ai consiglieri comunali;

 

 

che contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________ ed il consigliere comunale __________, chiedendo il ripristino delle deliberazioni adottate dal legislativo comunale nel corso della seduta del 9 giugno 1997;

 

 

che entrambi i ricorrenti rilevano che gli art. 56 e 71 LOC si limitano a prescrivere che i messaggi municipali ed i rapporti delle commissioni vengano trasmessi ai consiglieri comunali almeno 20, rispettivamente 7 giorni prima della seduta: non esigono affatto che questi atti vengano notificati entro i termini predetti;

 

 

che i ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dai resistenti citati in ingresso, che contestano succintamente le tesi degli insorgenti;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 208 LOC e possono essere decisi sulla base degli atti (art. 18 PAmm) con un unico giudizio (art. 51 PAmm);

 

 

che giusta l'art. 56 LOC i messaggi municipali devono in ogni caso essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno 20 giorni prima della seduta;

 

 

che l'art. 71 LOC dispone a sua volta che i rapporti delle commissioni preposte all'esame dei messaggi municipali vengano trasmessi ai consiglieri comunali almeno 7 giorni prima della seduta;

 

 

che entrambe le disposizioni si ripropongono di informare tempestivamente il consigliere comunale in merito agli oggetti sui quali è chiamato a deliberare in seduta, permettendogli di prepararsi adeguatamente, discutendone se del caso con i colleghi di gruppo (RDAT II-1993 N. 5);

 

 

che la disattenzione di questi termini costituisce una violazione di formalità essenziali suscettibile di determinare l'annullamento delle decisioni rese dal legislativo;

 

 

che in entrambi i casi la legge si limita ad esigere che i messaggi, rispettivamente i rapporti commissionali, vengono trasmessi nei termini prescritti;

 

 

che la legge non impone affatto che gli atti in questione vengano recapitati ai consiglieri comunali nei termini suindicati;

 

 

che per trasmissione si può soltanto intendere l'invio di questi documenti: considerato che il momento della notifica effettiva può divergere da consigliere a consigliere, il concetto di trasmissione non può essere riferito al momento in cui tali atti vengono recapitati ai loro destinatari;

 

 

che il rischio della presa di conoscenza tardiva non è quindi sopportato dal mittente, ma dal destinatario;

 

 

che almeno nella misura in cui la trasmissione ha luogo mediante invio postale, i termini di cui agli art. 56 e 71 LOC sono rispettati quando l'amministrazione comunale consegna tali atti alla posta per la distribuzione ai consiglieri comunali;

 

 

che in concreto i termini di cui agli art. 56 e 71 LOC sono stati rispettati: la cancelleria comunale ha infatti spedito i messaggi municipali il 20 maggio, ovvero 20 giorni prima della seduta, mentre i rapporti delle commissioni sono stati consegnati alla posta per la distribuzione ai consiglieri comunali il 2 giugno, ossia 7 giorni prima del dies ad quem;

 

 

che manifestamente a torto il Governo ha considerato che la presente fattispecie fosse identica a quella giudicata da questo Tribunale nella sentenza pubblicata in RDAT II-1993 N. 5;

 

 

che, in effetti, in quel caso il rapporto di minoranza, del 26 maggio 1992, venne inviato dal municipio ai consiglieri comunali il giorno stesso, ovvero solo 6 giorni prima dalla seduta del consiglio comunale, che ebbe luogo il 1. giugno successivo (cfr. consid. 5.1. di quel giudicato);

 

 

che così stando le cose, i ricorsi vanno accolti, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando le deliberazioni adottate dal consiglio comunale nella seduta del 9 giugno scorso;

 

 

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

 

visti gli art. 56, 71, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1. la decisione 5 agosto 1997 del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   sono confermate le decisioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 9 giugno 1997.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dei resistenti in solido.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario