Incarto n.
52.97.00234

Lugano

7 gennaio 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 5 settembre 1997 di

 

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 20 agosto 19997, no. 3987, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 14 maggio 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di un muro di sostegno sulla part. no. __________ RFD;

 

 

preso atto che in data 23 dicembre 1997 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

ritenuto nondimeno che il municipio di __________ si è avvalso del patrocinio di un legale iscritto all'albo, è giustificata la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Il ricorrente rifonderà fr. 700.-- al municipio di __________ a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario