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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 8 settembre 1997 di
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__________ rappr. da: __________ |
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contro |
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la decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 4627) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 febbraio/17 giugno 1997 con cui il municipio di __________ ha disdetto il suo rapporto d'impiego quale docente di scuola elementare; |
viste le risposte:
- 16 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
- 17 settembre 1997 del municipio di __________;
- 29 settembre 1997 del Dipartimento dell'istruzione e della cultura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con giudizio 20 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione 27 febbraio 1997 con cui il municipio di __________ aveva licenziato la ricorrente in seguito alla soppressione di una sezione di scuola elementare;
che con ricorso 8 settembre 1997 la soccombente ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di annullare il predetto giudizio, rilevando che la sezione di cui era prevista la soppressione è stata mantenuta;
che il Consiglio di Stato ha aderito al ricorso;
che nulla osta all'accoglimento dell'impugnativa;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 3994);
1.2. la decisione 27 febbraio/17 giugno 1997 del municipio di __________.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Non si assegnano ripetibili.
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4. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario