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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 8 settembre 1997 di
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__________ |
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contro |
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la decisione 20 agosto 1997, no 4006, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 24 luglio 1997 dell'insorgente avverso la decisione 26 giugno 1997 della __________ con la quale ha deciso il suo licenziamento; |
preso atto che le parti, analogamente sollecitate dal Giudice Delegato, hanno sottoscritto in data 6 febbraio 1998, una convenzione (con lettera di precisazioni) del seguente tenore:
"Convenzione
tra il
__________ (rappr. dall'avv__________)
e
__________ (rappr. dall'avv. __________)
si conviene:
1. Il Consorzio rinuncia al licenziamento di __________
2. __________ si dimette con effetto 31 gennaio 1998.
3. Il Consorzio versa tutti gli stipendi arretrati lordi per i mesi da luglio 1997 a gennaio 1998 e meglio fr. 19'943.05 entro il 9 febbraio 1998.
4. Il Consorzio versa a __________ un'indennità al netto da qualsiasi deduzione di fr. 10'000.00, entro il 9 febbraio 1998.
5. La presente convenzione viene trasmessa al TRAM (con richiesta di ripresa nel decreto di stralcio) e alla Pretura di __________, per lo stralcio delle procedure in corso.
6. Con la firma della presente convenzione le parti si danno atto di non vantare più reciproche pretese."
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Non si assegnano ripetibili.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario