Incarto n.
52.97.00027

 

Lugano

4 giugno 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  10 febbraio 1997 del

 

 

 

Comune di __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 29 gennaio 1997 (n. 310) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 4 gennaio 1996 dell'insorgente contro la deliberazione 20 dicembre 1995 del consiglio consortile del consorzio per la protezione civile del __________ concernente la ripartizione degli interessi passivi sopportati dai comuni per la costruzione delle opere consortili;

 

 

viste le risposte:

-    18 febbraio 1997 del municipio di __________;

-    18 febbraio 1997 del Consiglio di Stato;

-    19 febbraio 1997 del municipio di __________;

-    18 febbraio 1997 del municipio di __________;

-    21 febbraio 1997 del municipio di __________;

-    27 febbraio 1997 del Consorzio protezione civile del __________;

-      6 marzo 1997 del comune di __________;


letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il consorzio per la protezione civile del __________ é un consorzio di comuni ai sensi della legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974 (LCCom). Ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile previsti dalle disposizioni federali e cantonali in materia (art. 1 cpv. 1 dello statuto). Dello stesso fanno parte i comuni di __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

 

 

                                  B.   A partire dalla sua costituzione, all'inizio degli anni 70, il consorzio ha realizzato svariate infrastrutture (rifugi pubblici, impianti di condotta, posti sanitari di soccorso ecc.). Per quanto interessava il finanziamento, il comune sul cui territorio veniva edificata l'opera anticipava tutte le spese di costruzione, incassava i sussidi federali e cantonali e si assumeva gli eventuali interessi passivi; gli altri comuni partecipavano al finanziamento mediante il versamento della loro quota di partecipazione alle spese del consorzio calcolata sull'onere netto a carico di quest'ultimo (dal costo globale venivano dedotti i sussidi). Quella prassi é tuttavia mutata in occasione della realizzazione degli impianti di protezione civile e di un rifugio pubblico che ha avuto luogo in concomitanza con la costruzione di una nuova casa per anziani in piazzale __________ a __________: opere per le quali la delegazione consortile ha sollecitato al consiglio consortile lo stanziamento di un credito di fr. 4'550'000.-- con messaggio 20 agosto 1987. A partire dalla realizzazione di quelle infrastrutture il consorzio si é assunto direttamente il finanziamento della costruzione e, pertanto, anche gli eventuali interessi passivi: oneri che venivano successivamente ripartiti tra i comuni aderenti al consorzio secondo la chiave di riparto stabilita all'art. 17 dello statuto.

 

 

                                  C.   Con lettera 29 ottobre 1987 indirizzata al consorzio il municipio di __________, nel mentre si felicitava per il cambiamento della prassi relativa al finanziamento delle infrastrutture di protezione civile, ha tuttavia evidenziato che esso generava una disparità di trattamento tra i comuni che, come __________, avevano già realizzato importanti opere, assumendosi gli oneri di anticipo dei capitali necessari giusta la precedente prassi, ed i comuni che avevano eseguito poche o nessuna opera. Preannunciava pertanto che, non appena avesse ricevuto gli importi di liquidazione spettantigli per le opere dallo stesso eseguite, avrebbe rimesso al consorzio il conteggio degli interessi maturati dall'inizio delle stesse fino all'incasso dei sussidi e dei contributi degli altri comuni. Quello scritto ha provocato uno scambio di corrispondenza tra la delegazione consortile, ostile alla richiesta di rifusione degli interessi passivi, ed il municipio di __________, che non occorre riassumere. Basterà ricordare che l'Esecutivo di __________, dopo aver cifrato indicativamente la pretesa in fr. 138'388,98 mediante conteggio annesso ad una corrispondenza di data 30 aprile 1989, ha sospeso il versamento dei contributi a favore del consorzio a partire dal secondo semestre 1990. Dopo aver interpellato i municipi degli altri comuni consorziati sul principio del rimborso degli interessi passivi anticipati dai singoli comuni (favorevole __________, possibilista __________, contrari __________, __________ e __________), l'11 novembre 1992 la delegazione ha infine sollecitato un parere alla sezione degli enti locali: quest'ultima, con documento del 7 maggio 1993, ha in sostanza proposto al consorzio di dar seguito alle rivendicazioni formulate dal comune di __________.

 

 

                                  D.   Con risoluzione 14 settembre 1993 la delegazione consortile ha pertanto deciso di sottoporre al consiglio consortile un messaggio volto a sancire il rimborso ai comuni consorziati dell'onere per interessi passivi anticipati per le opere di protezione civile edificate prima del 20 agosto 1987. A tale scopo essa ha invitato i municipi dei comuni consorziati a notificarle il conteggio di detti oneri limitatamente agli impianti di condotta. L'11 aprile 1995 la delegazione consortile ha indi comunicato ai municipi il conteggio degli interessi passivi riconosciuti ai singoli comuni e quello del saldo (creditore o debitore) discendente dalla loro ripartizione tra di essi. Da quest'ultimo documento si desumeva che ai comuni di __________ e di __________ dovevano essere rimborsati fr. 48'870,15 e fr. 107'016.-- rispettivamente: somme che dovevano essere finanziate attraverso i versamenti degli altri comuni consorziati con importi varianti tra un minimo di fr. 10'509,35 (__________) ed un massimo di fr. 69'829,90 (__________). Con lettera 3 maggio 1995 il municipio di __________ ha comunicato alla delegazione consortile di non condividere la ripartizione degli interessi in esame, sostenendo - in particolare - che il cambiamento di prassi sul finanziamento delle opere di protezione civile adottato a partire dal 1987 non costituiva un valido motivo per rimettere in discussione i rapporti tra comuni (costruttori) e consorzio. Con messaggio del 28 novembre 1995 la delegazione consortile ha nondimeno sottoposto al consiglio consortile la richiesta di stabilire la ripartizione degli oneri per interessi passivi nei termini poco sopra menzionati. La proposta é stata approvata dal consiglio consortile nella seduta ordinaria del 20 dicembre successivo, con 12 voti favorevoli e 2 contrari.

 

 

                                  E.   a) Con ricorso 4 gennaio 1996 il comune di __________ é insorto contro la predetta deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarla. Il ricorrente ha sostenuto che l'avversata ripartizione degli oneri rimetteva in discussione conti chiusi quasi vent'anni in precedenza e fosse pertanto contraria all'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC ed al precetto della buona fede. L'insorgente ha anche mosso delle critiche alle modalità di calcolo, soprattutto perché non venivano operate distinzioni tra opere eseguite addietro negli anni ed opere recenti.

 

b) Con risoluzione 29 gennaio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, considerando che la deliberazione 20 dicembre 1995 del consiglio consortile non ledesse una qualche norma di legge e non fosse inoltre arbitraria.

 

 

                                  F.   Il comune di __________ é insorto contro il menzionato giudicato governativo davanti a questo Tribunale con ricorso 10 febbraio 1997. Dopo aver criticato la motivazione addotta dall'istanza inferiore il comune sembra voler limitare le sue contestazioni al calcolo della ripartizione degli oneri, chiedendo che a tal fine venga preso in considerazione il "valore reale (e non nominale) delle pretese per interessi, dipendente dal tempo trascorso dalla costruzione". Se questa richiesta fosse accolta, si dichiara disponibile ad un accordo. Il ricorrente domanda ad ogni buon conto che vengano annullate le pronunce del Governo e del consiglio consortile e che il Tribunale accerti inoltre, per la vertenza in esame, l'impossibilità per gli organi consortili di imporre nuovi conguagli per le opere già liquidate senza il consenso unanime dei comuni consorziati.

 

Il Consiglio di Stato, la delegazione del consorzio, i municipi di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. I municipi di __________ e di __________ si sono rimessi al giudizio del Tribunale. Quello di __________ ha chiesto in via principale di sospendere la procedura ricorsuale per tentare una soluzione extragiudiziale delle lite ed in via subordinata di respingere il gravame.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale é data (art. 38 LCCom, art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 38 LCCom, art. 213 cpv. 2 LOC) e la legittimazione del comune ricorrente é certa (art. 38 LCCom, art. 209 lett. b LOC). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine. Fa' eccezione la domanda di accertamento dell'impossibilità per gli organi consortili di imporre nuovi conguagli per le opere già liquidate senza il consenso unanime dei comuni consorziati. Domanda nuova, e pertanto inammissibile, poiché non sottoposta al preventivo esame e giudizio del Consiglio di Stato (art. 63 cpv. 2 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Come risulta dall'esposizione dei fatti, a partire dalla realizzazione degli impianti di protezione civile che ha avuto luogo in concomitanza con la costruzione di una nuova casa per anziani in piazzale __________ a __________, oggetto di messaggio della delegazione consortile 20 agosto 1987, il consorzio si é assunto direttamente il finanziamento delle costruzioni di protezione civile e, pertanto, anche gli eventuali interessi passivi: oneri che venivano precedentemente sopportati dai comuni ove venivano realizzati gli impianti. La deliberazione impugnata del consiglio consortile, del 20 dicembre 1995, sancisce - in conseguenza al detto mutamento di prassi - il rimborso ai comuni consorziati degli oneri per interessi passivi anticipati nell'ambito della costruzione di opere di protezione civile edificate prima del 20 agosto 1987.

 

2.2. L'avversata deliberazione del consiglio consortile non appare in urto con una qualche disposizione del diritto positivo (men che meno con l'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC citato dal ricorrente nel gravame al Consiglio di Stato), né con un qualche principio generale del diritto amministrativo. In particolare - e con riferimento a quanto asserito dal ricorrente - né disattende il principio di irretroattività, che concerne le sole leggi, né quello della buona fede o della sicurezza del diritto. La deliberazione 20 dicembre 1995 costituisce anzitutto, sotto l'aspetto prettamente formale, l'epilogo della (laboriosa) procedura promossa già il 29 ottobre 1987, e pertanto immediatamente dopo il mutamento di prassi relativa al finanziamento degli impianti di protezione civile, da parte del municipio di __________, volta a conseguire il rimborso degli interessi passivi sopportati da quel comune. Sotto l'aspetto sostanziale essa trova invece una valida, pertinente giustificazione nel cambiamento di prassi appena menzionato, essendo stata concepita come un correttivo all'introduzione del principio secondo cui a partire dal 20 agosto 1987 il consorzio avrebbe assunto direttamente il finanziamento degli impianti: mutamento indubitabilmente pregiudizievole per gli interessi economici dei comuni consorziati che a quella data avevano già realizzato degli impianti ed avevano sopportato quegli oneri, da quel momento in poi assunti dal consorzio e - pertanto - ridistribuiti tra tutti i comuni consorziati in funzione delle rispettive partecipazioni all'ente. Le pretese dei comuni consorziati non sono, inoltre, prescritte. L'esigibilità del rimborso é infatti stata sancita tramite la deliberazione impugnata, ma in ogni caso é sorta al più presto in occasione del cambiamento di prassi quo al finanziamento delle opere, e dunque meno di 10 anni fa'. Infondate appaiono infine le censure mosse dal ricorrente in merito alle basi di calcolo utilizzate per definire le spettanze di ogni comune consorziato: la rifusione degli interessi al loro valore nominale appare quale soluzione semplice, chiara e dunque facilmente praticabile, oltre che equa. Il calcolo effettuato appare dunque corretto. In ogni caso - e questo é decisivo - adottando quale base di calcolo il valore nominale degli interessi passivi il consiglio consortile non ha commesso un abuso od un eccesso nell'esercizio del potere d'apprezzamento di cui fruiva a tal fine, entro i cui limiti é circoscritto il potere cognitivo del Tribunale (art. 61 PAmm). La richiesta del comune ricorrente di inserire, all'ultimo momento oltretutto, degli ulteriori elementi di computo (presa in considerazione del "valore reale ... delle pretese per interessi, dipendente dal tempo trascorso dalla costruzione"), non può pertanto trovare accoglimento.

 

 

                                   3.   Sulla scorta di quanto precede il gravame deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune di __________, intervenuto in lite a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 38 LCCom, 208, 209, 213 LOC, 3, 18, 28, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del comune di __________.

 


 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario