Incarto n.
52.97.00281

 

Lugano

3 aprile 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 3 ottobre 1997 di

 

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

contro

 

 

 

la decisione 16 settembre 1997, no. 4644, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso inoltrato dall’insorgente avverso la decisione 17 marzo 1997 con cui il municipio di __________ ha ordinato la rimozione di tutte le opere di chiusura della terrazza al piano inferiore dello stabile situato al mappale no. __________ RF di __________;

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 17 febbraio 1998, dopo discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

 

"1. La __________ ritira il ricorso alla condizione che il termine per la rimozione delle opere abusive venga spostato al 30 novembre 1998.

 

 2.  La __________ inoltrerà una domanda di costruzione per la chiusura della terrazza sottostante e il risanamento della terrazza del Iº piano.
Il municipio si impegna a dare la necessaria consulenza per l'elaborazione del progetto, ad esaminare la domanda con la massima celerità ed a trovare soluzioni adeguate e rispettose delle NAPR che consentano di utilizzare la terrazza del Iº piano anche in caso di vento.

 

 3.  Alle parti è assegnato un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla proposta.
In caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo statuirà su tasse di giustizia e ripetibili."

 

rilevato che con comunicazioni del 2 e del 18 marzo 1998 il municipio di __________ e la __________ hanno dichiarato di aderire alla proposta transattiva;

 

ritenuto che la sostanziale conferma della decisione governativa impugnata giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili al comune di __________ che si è avvalso del patrocinio di un legale;

 

che, visto l’esito, il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia;

 

 

decreta:

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli come alla transazione di cui entro.

 

                                   2.   Non si prelevano nè tasse, nè spese.

                                         __________ rifonderà al comune di __________ fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario