Incarto n.
52.97.00286

 

Lugano

31 ottobre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  9 ottobre 1997 di

 

 

 

__________

 

contro

 

 

 

la decisione 23 settembre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, ha autorizzato la sostituzione di due insegne ed applicato una tassa di fr. 700.-- relativa all'autorizzazione no 723;

 

 

 

vista la risposta 17 ottobre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti:

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 


 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con istanza 31 luglio 1997 il ricorrente ha chiesto all'Ufficio permessi e passaporti l'autorizzazione a sostituire le due insegne già esistenti per cambiare il vecchio logo __________ con quello nuovo __________;

 

 

che con decisione 23 settembre 1997 l'Ufficio permessi e passaporti ha autorizzato tale sostituzione e in applicazione dell'art. 14 della Legge sulle insegne ha emesso una tassa di fr. 700.-- a carico del richiedente;

 

 

che con ricorso 9 ottobre 1997 il ricorrente ha lamentato l'esosità della suddetta tassa auspicando nel contempo una riduzione della stessa;

 

 

che con risposta 17 ottobre 1997 il Dipartimento delle istituzione, Ufficio permessi e passaporti, dopo aver richiamato l'art. 14 della Legge sulle insegne, ha osservato che per la sostituzione di impianti esistenti viene applicata una tassa ridotta e che nel presente caso la stessa avrebbe dovuto ammontare a fr. 350.-- e non a fr. 700.--;

 

 

che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni dipartimentali;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza la decisione 23 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti è riformata nel senso che la tassa ammonta a fr. 350.--.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario