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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 27 ottobre 1997 di
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__________ |
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contro |
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la decisione 8 ottobre 1997, no. 5146, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 aprile 1997 con cui il municipio di __________ le impone una tassa di fr. 1'000.-- per il rinnovo della concessione relativa alle part. no. __________, __________, __________, __________ del cimitero; |
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 21 aprile 1998 il Giudice delegato ha proposto alle parti di ridurre la tassa della concessione da fr. 1'000.-- a fr. 500.--, assegnando alle stesse un termine sino al 15 maggio 1998 e che in caso di accettazione la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli senza spese e tassa di giustizia;
ritenuto che il municipio di __________, il 6 maggio 1998 e __________, il 15 maggio 1998, hanno aderito alla proposta transattiva di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§. La decisione 8 ottobre 1997, no. 5146, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che la tassa di concessione è ridotta a fr. 500.-- senza spese e tassa di giustizia.
2. Non si prelevano tasse di giustizia nè di prima, nè di seconda istanza.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario