Incarto n.
52.97.00310

 

Lugano

29 maggio 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 ottobre 1997 di

 

 

 

__________

 

contro

 

 

 

la decisione 8 ottobre 1997, no. 5146, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 aprile 1997 con cui il municipio di __________ le impone una tassa di fr. 1'000.-- per il rinnovo della concessione relativa alle part. no. __________, __________, __________, __________ del cimitero;

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 21 aprile 1998 il Giudice delegato ha proposto alle parti di ridurre la tassa della concessione da fr. 1'000.-- a fr. 500.--, assegnando alle stesse un termine sino al 15 maggio 1998 e che in caso di accettazione la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli senza spese e tassa di giustizia;

 

 

ritenuto che il municipio di __________, il 6 maggio 1998 e __________, il 15 maggio 1998, hanno aderito alla proposta transattiva di cui sopra;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

§.  La decisione 8 ottobre 1997, no. 5146, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che la tassa di concessione è ridotta a fr. 500.-- senza spese e tassa di giustizia.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia nè di prima, nè di seconda istanza.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario