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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 27 ottobre 1997 della
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__________ patrocinata da: avv. __________ |
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contro |
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la decisione 8 ottobre 1997, no. 5145, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 6 giugno 1997 dell'insorgente interposto contro la risoluzione 22 maggio 1997 del municipio di __________, che gli nega il rilascio del permesso per la trasformazione del sub. C al mapp. no. __________ RFD del comune di __________; |
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 27 marzo 1998, dopo discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Il cantone e il municipio rinunciano ad esigere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per gli interventi eseguiti a partire dal 1971.
2. La legittimità di questi interventi verrà esaminata d'ufficio nell'ambito degli accertamenti che il cantone sta operando d'intesa con i municipi su tutto il territorio cantonale in base agli accordi presi dal cantone con l'ufficio federale della pianificazione del territorio. In quest'ambito verrà esaminata anche la legittimità della trasformazione della tettoia-pollaio oggetto della domanda di costruzione 28 marzo 1997.
3. A queste condizioni la ricorrente ritira il ricorso.
4. Alle parti è assegnato un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla proposta, ritenuto che il Dipartimento del territorio l'accetta seduta stante.
In caso di accettazione la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese né di I.a né di II.a istanza e senza assegnazione di ripetibili.
In caso di rifiuto il Tribunale cantonale amministrativo statuirà sulla base degli atti senza ulteriori formalità ritenuto che le parti rinunciano alle conclusioni."
ritenuto che la __________, il 28 aprile 1998 e il municipio di __________, il 14 luglio 1998, hanno aderito alla proposta transattiva di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§. La decisione 8 ottobre 1997, no. 5145, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano tasse di giustizia nè di prima, nè di seconda istanza.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario