Incarto n.
52.97.00313

 

Lugano

31 ottobre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso / domanda di accertamento 24 ottobre 1997 di

 

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

contro

 

 

 

“l'apertura di una sala giochi nei locali del __________ ”

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con atto del 24 ottobre 1997 denominato "ricorso e domanda di accertamento" __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:

 

"In via preliminare

1.   La domanda di accertamento è accolta.

2.   Di conseguenza è accertata la nullità dell'eventuale decisione emanata dal Consiglio di Stato."

 

  Nel merito

1.   Il ricorso è accolto.

2.   Di conseguenza è vietata l'istallazione di apparecchi automatici remuneranti denaro presso i locali del __________."

 

il tutto con protesta di spese e ripetibili;

 

 

che il comparente contesta la decisione con cui il Consiglio di Stato ha autorizzato l'apertura di una sala giochi per 200 slot machines nei locali del centro __________ a __________,

 

 

che __________ ravvisa in tale autorizzazione una violazione dell'art. 9a LCAmb che vieta l’esercizio di apparecchi automatici rimuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro o in merce; ritiene inoltre che il provvedimento disattenda le disposizioni di diritto federale sull’apertura delle case da gioco;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente infondate;

 

 

che l'atto in esame è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo e per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

 

 

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo; le decisioni dell’autorità amministrativa sono impugnabili davanti a questo tribunale soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);

 

 

che giusta l’art. 13 cpv. 2 LCAmb il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro le decisioni del dipartimento in materia di rilascio o di revoca di licenze per l’esercizio di apparecchi automatici;

 

 

che le autorizzazioni rilasciate dal Consiglio di Stato in deroga al divieto delle slot machines sancito dall'art. 9a LCAmb non sono quindi impugnabili davanti a questo tribunale;

 

 

che nemmeno le disposizioni di diritto federale sulle case da gioco assegnano competenze giurisdizionali al Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

che già per questi motivi il ricorso appare inammissibile;

 

 

che all'insorgente fa inoltre manifestamente difetto la legittimazione attiva: agendo in giudizio in veste di semplice cittadino, mosso unicamente da un generico interesse alla legalità dell'amministrazione, egli non appartiene infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso e portatrici di un interesse personale, attuale e concreto a dolersene per il pregiudizio che arreca loro;

 

 

che anche da questo profilo l'impugnativa appare del tutto improponibile;

 

 

che per gli stessi motivi va respinta in limine anche la domanda di accertamento proposta dal comparente nel chiaro intento di porre rimedio al difetto dei presupposti processuali di cui si è appena detto;

 

 

che le domande di accertamento sono invero proponibili soltanto nella misura in cui è data la competenza dell'autorità adita e l’istante dispone dell’indispensabile legittimazione attiva (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N 36 B I seg.);

 

 

che, così stando le cose, l'atto in esame va quindi respinto in limine siccome inammissibile, anzi temerario;

 

 

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

visti gli art. 9a, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'atto è inammissibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario