Incarto n.
52.97.00326

 

Lugano

17 novembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  8 novembre 1997 di

 

 

 

__________

 

“in merito alla messa in funzione di apparecchi automatici presso il __________ ”

 

 

 

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                         che con ricorso 8 novembre 1997 __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di proibire la prevista istallazione di slot machines nei locali del __________ di __________;

 

 

che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di applicare due pesi e due misure vietando gli apparecchi automatici nel suo esercizio pubblico e autorizzandoli invece in gran quantità presso il __________: in barba alla volontà popolare, che ha appena introdotto un divieto nella legge; chiede che non le si vada a raccontare la “storiella” del __________, “che non la beve più nessuno”;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente infondate;

 

 

che l'atto in esame è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo; le decisioni dell’autorità amministrativa sono impugnabili davanti a questo tribunale soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);

 

 

che giusta l’art. 13 cpv. 2 LCAmb il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro le decisioni del dipartimento in materia di rilascio o di revoca di licenze per l’esercizio di apparecchi automatici;

 

 

che le autorizzazioni rilasciate dal Consiglio di Stato in deroga al divieto delle slot machines sancito dall'art. 9a LCAmb non sono quindi impugnabili davanti a questo tribunale;

 

 

che nemmeno le disposizioni di diritto federale sulle case da gioco assegnano competenze giurisdizionali a questo tribunale; anche da questo profilo il ricorso è quindi irricevibile;

 

 

che, così stando le cose, l'atto in esame va quindi respinto in limine siccome inammissibile;

 

 

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

 

visti gli art. 9a, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'atto è inammissibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario