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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 8 novembre 1997 di
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__________ |
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“in merito alla messa in funzione di apparecchi automatici presso il __________ ” |
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richiamato l'art. 48 PAmm
ritenuto in fatto
che con ricorso 8 novembre 1997 __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di proibire la prevista istallazione di slot machines nei locali del __________ di __________;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di applicare due pesi e due misure vietando gli apparecchi automatici nel suo esercizio pubblico e autorizzandoli invece in gran quantità presso il __________: in barba alla volontà popolare, che ha appena introdotto un divieto nella legge; chiede che non le si vada a raccontare la “storiella” del __________, “che non la beve più nessuno”;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente infondate;
che l'atto in esame è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo; le decisioni dell’autorità amministrativa sono impugnabili davanti a questo tribunale soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che giusta l’art. 13 cpv. 2 LCAmb il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro le decisioni del dipartimento in materia di rilascio o di revoca di licenze per l’esercizio di apparecchi automatici;
che le autorizzazioni rilasciate dal Consiglio di Stato in deroga al divieto delle slot machines sancito dall'art. 9a LCAmb non sono quindi impugnabili davanti a questo tribunale;
che nemmeno le disposizioni di diritto federale sulle case da gioco assegnano competenze giurisdizionali a questo tribunale; anche da questo profilo il ricorso è quindi irricevibile;
che, così stando le cose, l'atto in esame va quindi respinto in limine siccome inammissibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 9a, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. L'atto è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico della ricorrente.
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3. Intimazione a: |
__________ |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario