Incarto n.
52.97.00329

 

Lugano

17 novembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  12 novembre 1997 di

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

contro

 

 

 

la decisione 22 ottobre 1997, no. 5445, del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso inoltrato da __________ avverso l'iscrizione dell'insorgente nei cataloghi elettorali del comune di __________;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con ricorso 12 dicembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di radiare il ricorrente  __________ dai cataloghi elettorali pubblicato all'albo comunale il 7 di quel mese;

 

 

che con giudizio 22 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, ritenendo che il domicilio (politico) di __________ fosse a __________;

 

 

che nel dispositivo il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudizio era definitivo, "riservato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione, a chi è leso nei suoi interessi";

 

 

che contro il predetto giudizio __________ insorge davanti a questo tribunale, chiedendo, in limine litis, che venga accertata l'incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito dell’impugnativa, subordinatamente, che il giudizio governativo censurato venga annullato;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in limine litis i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

 

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è stabilita per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo: il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm);

 

 

che la legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23.2.54 (LVE; RL 1.3.1.1.) non assegna al Tribunale cantonale amministrativo alcuna competenza in tema di iscrizione e radiazione dai cataloghi elettorali (art. 104 LVE);

 

 

che, di conseguenza, il ricorso proposto da __________ contro la decisione con cui il Consiglio di Stato accoglie l'impugnativa presentata da __________ contro la sua iscrizione nei cataloghi elettorali del comune di __________ appare improponibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso fornita dal Consiglio di Stato non permette diversa conclusione, stante che la competenza è fissata imperativamente dalla legge (art. 3 PAmm); permette soltanto di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;

 

 

 

visti gli art. 104 LVE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario