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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sull'istanza 20 ottobre 1997 di
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__________
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chiedente la riabilitazione e la rifusione dei danni subiti in seguito a carcerazione in attesa d'allontanamento; |
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ritenuto, in fatto
che con decisione 30 luglio 1993, fondata sull'allora vigente art. 14 LDDS, il Dipartimento delle istituzioni ha ordinato l'incarcerazione dell’istante __________ in vista dell'allontanamento;
che il provvedimento coercitivo è stato confermato il giorno successivo da parte del Giudice dell'istruzione e dell’arresto (GIAR) ed il 16 agosto 1993 dalla Camera dei ricorsi penali, che hanno ritenuto dati i presupposti di legge per privare l’insorgente della libertà;
che il 13 agosto 1993 __________ e la figlia __________ sono state rimpatriate in __________ per via aerea;
che il 2 aprile 1997 l’istante __________ ha chiesto al Ministero pubblico informazioni sulla carcerazione e sull'allontanamento forzato;
che il 9 aprile 1997 il Ministero pubblico l’ha rassicurata in merito alla legalità di quegli interventi;
che con esposto 20 ottobre 1997 indirizzato al Ministero pubblico __________ ha chiesto di essere riabilitata con riconoscimento dei danni morali, anche in relazione ai maltrattamenti allora inflitti a sua figlia __________, sostenendo di essere stata incarcerata per sbaglio;
che il 17 novembre 1997 il Ministero pubblico ha trasmesso l'istanza al GIAR per competenza;
che con decisione 21 novembre 1997 il GIAR si è dichiarato incompetente ed ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità di ricorso in materia di misure coercitive fondate sugli art. 13 a seg. LDDS;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è stabilita per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo (art. 60 PAmm); il ricorso a questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge;
che analoga regola vale per la giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 71 PAmm): l’azione diretta a questo tribunale è proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge;
che l’art. 31 della legge cantonale di applicazione alla (rectius: della) legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RL 1.2.2.2.) assegna al Tribunale cantonale amministrativo unicamente la competenza a statuire su ricorsi proposti contro decisioni rese dal GIAR in tema di carcerazione di stranieri in attesa d'allontanamento;
che l’istanza trasmessa dal GIAR a questo tribunale non integra gli estremi di un atto d’impugnazione di un provvedimento reso da quel giudice;
che già per questo motivo questo Tribunale deve necessariamente declinare la propria competenza a statuire sull’istanza in oggetto;
che, non essendo nemmeno data una competenza del Tribunale cantonale amministrativo a giudicare quale istanza unica, l’atto in esame si rivela del tutto irricevibile;
che gli atti vanno pertanto retrocessi al GIAR;
visti gli art. 31 legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è irricevibile.
2. Gli atti sono retrocessi al GIAR.
3. Non si prelevano nè spese, nè tassa di giustizia.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario