Incarto n.
52.97.00331

 

Lugano

28 novembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sull'istanza 20 ottobre 1997 di

 

 

__________

 

 

 

 

 

chiedente la riabilitazione e la rifusione dei danni subiti in seguito a carcerazione in attesa d'allontanamento;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 30 luglio 1993, fondata sull'allora vigente art. 14 LDDS, il Dipartimento delle istituzioni ha ordinato l'incarcerazione dell’istante __________ in vista dell'allontanamento;

 

 

                                         che il provvedimento coercitivo è stato confermato il giorno successivo da parte del Giudice dell'istruzione e dell’arresto (GIAR) ed il 16 agosto 1993 dalla Camera dei ricorsi penali, che hanno ritenuto dati i presupposti di legge per privare l’insorgente della libertà;

 

 

che il 13 agosto 1993 __________ e la figlia __________ sono state rimpatriate in __________ per via aerea;

 

 

che il 2 aprile 1997 l’istante __________ ha chiesto al Ministero pubblico informazioni sulla carcerazione e sull'allontanamento forzato;

 

 

che il 9 aprile 1997 il Ministero pubblico l’ha rassicurata in merito alla legalità di quegli interventi;

 

che con esposto 20 ottobre 1997 indirizzato al Ministero pubblico __________ ha chiesto di essere riabilitata con riconoscimento dei danni morali, anche in relazione ai maltrattamenti allora inflitti a sua figlia __________, sostenendo di essere stata incarcerata per sbaglio;

 

 

che il 17 novembre 1997 il Ministero pubblico ha trasmesso l'istanza al GIAR per competenza;

 

 

che con decisione 21 novembre 1997 il GIAR si è dichiarato incompetente ed ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità di ricorso in materia di misure coercitive fondate sugli art. 13 a seg. LDDS;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è stabilita per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo (art. 60 PAmm); il ricorso a questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge;

 

 

che analoga regola vale per la giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 71 PAmm): l’azione diretta a questo tribunale è proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge;

 

 

che l’art. 31 della legge cantonale di applicazione alla (rectius: della) legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RL 1.2.2.2.) assegna al Tribunale cantonale amministrativo unicamente la competenza a statuire su ricorsi proposti contro decisioni rese dal GIAR in tema di carcerazione di stranieri in attesa d'allontanamento;

 

 

che l’istanza trasmessa dal GIAR a questo tribunale non integra gli estremi di un atto d’impugnazione di un provvedimento reso da quel giudice;

 

 

che già per questo motivo questo Tribunale deve necessariamente declinare la propria competenza a statuire sull’istanza in oggetto;

 

 

che, non essendo nemmeno data una competenza del Tribunale cantonale amministrativo a giudicare quale istanza unica, l’atto in esame si rivela del tutto irricevibile;

 

 

che gli atti vanno pertanto retrocessi al GIAR;

 

 

 

visti gli art. 31 legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza è irricevibile.

 

 

                                   2.   Gli atti sono retrocessi al GIAR.

 

 

                                   3.   Non si prelevano nè spese, nè tassa di giustizia.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario