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Incarto n. |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 22 febbraio 1997 di
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__________ e __________
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contro |
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la decisione 29 gennaio 1997, n. 327, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la risoluzione 18 settembre 1993 con cui il Dipartimento delle istituzioni (UPP) ha rilasciato a __________ una garanzia di massima per unificare le patenti relative al "__________" (cat. B2) e al "__________" (cat. A2); |
preso atto che in data 15 maggio 1997 le ricorrenti hanno comunicato di ritirare il ricorso;
rilevato che il patrocinatore del resistente ha confermato a questo Tribunale di rinunciare a chiedere l'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario