Incarto n.
52.97.00037

Lugano

26 maggio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 22 febbraio 1997 di

 

 

 

__________ e __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 29 gennaio 1997, n. 327, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la risoluzione 18 settembre 1993 con cui il Dipartimento delle istituzioni (UPP) ha rilasciato a __________ una garanzia di massima per unificare le patenti relative al "__________" (cat. B2) e al "__________" (cat. A2);

 

 

preso atto che in data 15 maggio 1997 le ricorrenti hanno comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

rilevato che il patrocinatore del resistente ha confermato a questo Tribunale di rinunciare a chiedere l'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario