Incarto n.
52.97.00038

 

Lugano

10 giugno 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 24 febbraio 1997 di

 

 

 

__________ e __________

patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 5 febbraio 1997, no. 505, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 23 dicembre 1996 di __________ e __________ interposto contro la decisione 13 dicembre 1996 del municipio di __________ con la quale viene autorizzata la costruzione di un muro di cinta al mappale no. __________ RF di __________, di proprietà di __________;

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza 26 maggio 1997, dopo discussione, i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso alla condizione che il muro venga costruito sino ad una distanza di 2 m dall'intersezione con la strada comunale. Gli stessi verseranno al resistente la somma fr. 300.-- a titolo di ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         I ricorrenti verseranno a __________ l'importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario