|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 26 febbraio 1997 di
|
|
__________ e __________ patrocinato da: avv. __________
|
||
|
|
contro |
|
|
|
|
la decisione 5 febbraio 1997 (n. 496) del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le risoluzioni 2 e 9 dicembre 1996 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di sospendere i lavori di costruzione nel solaio della casa d'abitazione in corso di edificazione sulla part. n. __________ RFD e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per le opere eseguite senza permesso; |
preso atto che in data 12 marzo 1998 il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato di ritirare il ricorso;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
|
3. Intimazione a: |
__________ |
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario