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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretaria: |
Monica Del Tredici Berini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 5 marzo 1997 di
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Comune di __________
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contro |
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la decisione 18 febbraio 1997, no. 595, del Consiglio di Stato che per l'anno scolastico 1997/1998 autorizza il mantenimento a metà tempo della sezione di scuola dell'infanzia del Comune di __________; |
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha risolto di autorizzare per l'anno scolastico 1997/98 il mantenimento a metà tempo della sezione di scuola dell'infanzia del Comune di __________;
che il Governo si é riservato di riesaminare la questione alla luce di nuovi dati statistici;
che nella medesima decisione ha invitato il Municipio di __________ a decretare lo scioglimento del rapporto d'impiego alla maestra __________, a titolo cautelativo, entro il 28 febbraio 1997;
che la risoluzione governativa é stata resa sulla base degli art. 10 della legge della scuola, 16 e 17 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, 60 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti;
che avverso tale decisione il Municipio di __________ é insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo il mantenimento a tempo pieno della sezione di scuola dell'infanzia;
che, per l'esito del presente giudizio, non é necessario riassumere gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno del proprio gravame;
Considerato, in diritto
che, a norma dell'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere con breve motivazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili;
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo;
che contro le decisioni di un Dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato, il ricorso a questo tribunale è quindi proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm);
che la legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, applicabile al caso in esame, non prevede la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale ad occuparsi della contestazione;
che, dato l'esito, non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60 PAmm; 1 e seg. della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria