Incarto n.
52.97.00042

 

Lugano

26 marzo 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Monica Del Tredici Berini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 5 marzo 1997 di

 

 

 

Comune di __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 febbraio 1997, no. 595, del Consiglio di Stato che per l'anno scolastico 1997/1998 autorizza il mantenimento a metà tempo della sezione di scuola dell'infanzia del Comune di __________;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha risolto di autorizzare per l'anno scolastico 1997/98 il mantenimento  a metà tempo della sezione di scuola dell'infanzia del Comune di __________;

 

che il Governo si é riservato di riesaminare la questione alla luce di nuovi dati statistici;

 

che nella medesima decisione ha invitato il Municipio di __________ a decretare lo scioglimento del rapporto d'impiego alla maestra __________, a titolo cautelativo, entro il 28 febbraio 1997;

 

che la risoluzione governativa é stata resa sulla base degli art. 10 della legge della scuola, 16 e 17 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, 60 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti;

 

che avverso tale decisione il Municipio di __________ é insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo il mantenimento a tempo pieno della sezione di scuola dell'infanzia;

 

che, per l'esito del presente giudizio, non é necessario riassumere gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno del proprio gravame;

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                         che, a norma dell'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere con breve motivazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili;

 

 

che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo;

 

 

che contro le decisioni di un Dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato, il ricorso a questo tribunale è quindi proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm);

 

 

che la legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, applicabile al caso in esame, non prevede la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale ad occuparsi della contestazione;

 

 

che, dato l'esito, non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

 

 

visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60 PAmm; 1 e seg. della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria