Incarto n.
52.97.00044

 

Lugano

12 giugno 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 7 marzo 1997 di

 

 

 

__________

patrocinata da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 febbraio 1997, no 631, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 20 agosto 1996 dell'insorgente avverso la decisione 21 maggio 1996 del municipio di __________ in tema di scioglimento del rapporto d'impiego;

 

 

ritenuto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:

 

"  1.    La disdetta viene differita al 31 agosto 1997.

    2.    Il comune di __________ verserà alla ricorrente lo stipendio pieno fino a febbraio                     1997 (già versato) e al 50 % sino al 31 agosto 1997.

    3.    A queste condizioni la signora __________ ritira il ricorso.

    4.    Il Tribunale cantonale amministrativo provvederà allo stralcio della causa senza                        spese e senza assegnazione di ripetibili.

    5.    Alle parti è assegnato un termine sino al 10 giugno 1997 per pronunciarsi."

preso atto che la ricorrente, con lettera 6 giugno 1997, e il municipio di __________, con comunicazione 10 giugno u.s., hanno comunicato la propria adesione alla transazione;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario