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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 7 marzo 1997 di
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__________ patrocinata da: avv. __________
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contro |
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la decisione 18 febbraio 1997, no 631, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 20 agosto 1996 dell'insorgente avverso la decisione 21 maggio 1996 del municipio di __________ in tema di scioglimento del rapporto d'impiego; |
ritenuto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
" 1. La disdetta viene differita al 31 agosto 1997.
2. Il comune di __________ verserà alla ricorrente lo stipendio pieno fino a febbraio 1997 (già versato) e al 50 % sino al 31 agosto 1997.
3. A queste condizioni la signora __________ ritira il ricorso.
4. Il Tribunale cantonale amministrativo provvederà allo stralcio della causa senza spese e senza assegnazione di ripetibili.
5. Alle parti è assegnato un termine sino al 10 giugno 1997 per pronunciarsi."
preso atto che la ricorrente, con lettera 6 giugno 1997, e il municipio di __________, con comunicazione 10 giugno u.s., hanno comunicato la propria adesione alla transazione;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario