|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 11 marzo 1997 di
|
|
__________ patrocinato da: St.leg. __________
|
||
|
|
contro |
|
|
|
|
la decisione 18 febbraio 1997, no. 621, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dall'insorgente avverso le risoluzioni: - 21 maggio 1990 e 1. giugno 1990 con cui il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ gli hanno negato il permesso di costruire un manufatto per il tank dell'olio combustibile e per glia attrezzi da giardino sulla part. n. __________ RFD fuori della zona edificabile; - 21 agosto 1996 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per costruire un analogo manufatto sullo stesso fondo e per gli stessi scopi; - 30 agosto 1996 con cui il municipio di __________ gli ha ingiunto di portare a termine i lavori di costruzione di un muro di contenimento sulla part. n. __________ RFD; |
preso atto che in data 24 novembre 1997 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
|
3. Intimazione a: |
__________ |
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario