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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 11 marzo 1997 di
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__________
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contro |
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la risoluzione 26 febbraio 1997, no. 931, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 10 settembre 1996 di __________ interposto contro la decisione 28 agosto 1996 del municipio di __________ in materia edilizia; |
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 15 maggio 1997, dopo discussione, il Giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. L'opera
abusiva viene rettificata come segue:
- mantenimento della sporgenza dal tetto
- modifica della struttura del balcone come al piano allegato, a valere
come notifica non soggetta a pubblicazione (art. 16 cpv. 2 seconda
frase LE).
2. Il
municipio di __________ infligge al ricorrente una sanzione pecuniaria di fr.
2'000.--
3. Alle
parti è assegnato un termine di 30 giorni per pronunciarsi sulla transazione.
4. In caso di accoglimento il
Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese e
tassa di giustizia, ritenuta la rinuncia dello Stato alla tassa di giustizia di
fr. 200.-- applicata dal Consiglio di Stato.
5. In caso di mancata accettazione il Tribunale cantonale amministrativo statuirà sul ricorso senza ulteriori formalità, ritenuto che le parti rinunciano ad ulteriori prove e alle conclusioni."
rilevato che con lettera 12 giugno 1997 il Municipio di __________ ha aderito alla transazione ponendo la condizione che l'opera sia sanata nel termine di 60 giorni;
ritenuto che il ricorrente ha accettato sia la transazione sia la condizione posta dal municipio;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario