Incarto n.
52.97.00071

52.97.00072

Lugano

26 maggio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 7 aprile 1997 di

 

 

 

__________

patr. dallo: Studio legale __________

 

 

contro

 

 

le decisioni 18 febbraio 1997, no. 647 e 5 marzo 1997, no. 1057, del Consiglio di Stato, con le quali è stata confermata la decisione 4 novembre 1996 del Dipartimento del territorio che ordinava la demolizione del portico esistente al mapp. no. __________ e della baracca edificata sul mapp. no. __________ RFP di __________;

 

 

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo del 22 maggio 1997 il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:

 

"1.    I signori __________ ritirano il ricorso 12.3.1997 alla condizione di poter spostare la baracca in contestazione nell'angolo S-W della part. n. __________ RFP __________.

2.    I signori __________ concedono alla signora __________ il diritto di passare sul loro terreno (part. n. __________) con una canalizzazione (di 15/20 cm di diametro).
Le spese di raccordo della canalizzazione sono a carico della signora __________ che si impegna a ripristinare il fondo a regola d'arte.

3.    Il Dipartimento del territorio e il municipio di __________ danno il consenso alle opere suindicate senza particolari formalità.

4     Il Dipartimento del territorio rinuncia ad esigere l'esecuzione degli ordini di demolizione delle baracche realizzate dalla signora __________ sulle part. n. __________ e __________ RFP __________.

5     Lo spostamento della baracca verrà eseguita entro il 31.12.1997.

6.    Le parti si impegnano reciprocamente ad astenersi dall'avvio di ulteriori procedure e contestazioni concernenti le baracche e la canalizzazione.

7     Il Tribunale cantonale amministrativo procederà allo stralcio delle cause senza spese e senza assegnazione di ripetibili."

 

 

 

ritenuto che le parti hanno accettato seduta stante la transazione sopra descritta;

 

 

 

considerato pertanto che i procedimenti sono così esauriti,

 

 

 

decreta:

 

 

 

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.


 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario