Incarto n.
52.97.00066

52.97.00073

 

Lugano

22 ottobre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi

 

 

 

a)  27 marzo 1997 di

__________

patrocinato da avv. __________

 

b)  8 aprile 1997 di

__________

__________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 5 marzo 1997, no. 1063, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la risoluzione 3 ottobre 1996 con cui il municipio di __________ ha cambiato il nome di via __________ in via __________;

 

 

viste le risposte:

-    16 aprile 1997 del municipio di __________;

-    16 aprile 1997 del Consiglio di Stato;

al ricorso di __________;

 

-    23 aprile 1997 del Consiglio di Stato;

-    24 aprile 1997 del municipio di __________;

al ricorso di __________ e __________;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con risoluzione del 3 ottobre 1996, pubblicata all'albo comunale dal 10 al 25 di quel mese, il municipio di __________ ha modificato la denominazione di via __________ in via __________, sindaco della città dal 1968 al 1984. I proprietari degli stabili che si affacciano su questa strada sono stati informati del cambiamento mediante lettera personale.

 

 

                                  B.   Contro questa risoluzione sono insorti davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti citati in ingresso, rimproverando al municipio di essersi arrogato una competenza del legislativo comunale e di aver violato il principio di proporzionalità. A loro avviso, la memoria dell'illustre scomparso avrebbe potuto essere onorata con iniziative molto più idonee e rispettose degli interessi degli abitanti della strada, costretti in poco tempo ad adattarsi al cambiamento.

 

 

                                  C.   Con giudizio 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, respingendo i ricorsi contro di essa inoltrati dai professionisti citati in ingresso.

Ammessa la competenza del municipio a stabilire il nome delle strade, il Governo ha respinto siccome infondate le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento al principio di proporzionalità.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa risoluzione municipale.

I ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza.

Secondo il dr. __________, competente a denominare le strade sarebbe il consiglio comunale. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non si tratterebbe di un atto di ordinaria amministrazione rientrante nella sfera delle attribuzioni del municipio. La figura e la memoria dello scomparso - prosegue - avrebbero inoltre potuto essere meglio onorate attraverso altre  iniziative, maggiormente qualificanti e nel contempo più rispettose dell'interesse degli abitanti della zona al mantenimento della vecchia toponomastica.

Analoghe considerazioni vengono sviluppate dai due legali, che con distinto atto di ricorso ribadiscono le eccezioni sollevate invano davanti al Consiglio di Stato in relazione alla competenza del municipio ed al principio di proporzionalità.

 

 

                                  D.   All'accoglimento delle impugnative si è opposto il Consiglio di Stato, che ha chiesto la conferma del giudizio censurato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________ contestando succintamente le tesi dei ricorrenti.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. Prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la sua ricevibilità. Esso deve in particolare verificare se il contenzioso verta attorno ad un procedimento di diritto amministrativo definito mediante decisione dell’autorità (art. 1 cpv. 1 PAmm)

Riallacciandosi a quanto dispone l'art. 5 PA, dottrina e giurisprudenza definiscono la decisione come un atto di imperio, di carattere individuale e concreto, che si rivolge al singolo amministrato e che regola in modo vincolante un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico (RDAT 1986, no. 28, consid. 3 a e riferimenti; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1, N. 4 seg.; Scolari, Diritto amministrativo, Vol. I, N. 200).

La LOC prevede all'art. 208 cpv. 1 che possono essere impugnate mediante ricorso dapprima al Consiglio di Stato e poi al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni emanate dagli organi comunali. Il concetto di decisione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC è più esteso di quello sopra menzionato ed ispirato all'art. 5 PA: esso comprende ad esempio anche le risoluzioni degli organi comunali che spiegano effetti obbligatori all'interno dell'apparato amministrativo del comune (STA inedita 23 dicembre 1994 in re B. e LC).

Nella pratica esistono poi anche dei provvedimenti amministrativi di natura organizzativa che non creano nè diritti, nè obblighi per nessuno. Queste misure non sono delle decisioni nel senso appena illustrato del termine, ma dei semplici atti amministrativi che per principio non possono essere oggetto di ricorso. La giurisprudenza ha ad esempio escluso che possa essere qualificato come una decisione impugnabile il provvedimento con il quale viene trasferita la sede di un servizio amministrativo o l'ubicazione di una scuola. In modo analogo è stato deciso anche per ciò che riguarda un provvedimento con il quale viene soppressa una fermata postale, viene cambiata la denominazione di una via o stabilita l'ubicazione di un centro della protezione civile (DTF 109 Ib 253 seg.; STA 4.4.97 in re M.; ZBl 1992, 234; RDAF 1997, 258 seg.; B. Knapp, Précis de droit administratif, IV. ed., n. 1052; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II ed., pag. 137; Rhinow Krähenmann, Erg. Bd., N. 5 B e 35 B VII b 4 e rif.).

 

1.2. In concreto, si tratta preliminarmente di stabilire se la determinazione con cui il municipio di __________ ha cambiato il nome di via __________ in quello di via __________ costituisca una decisione impugnabile giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC o se per contro non ci si trovi in presenza di un semplice atto amministrativo di natura organizzativa.

Ora, il provvedimento in esame presenta alcune connotazioni tipiche delle decisioni amministrative. E’ infatti adottato da un’autorità, che è intervenuta iure imperii per regolare una situazione concreta. Esso non costituisce tuttavia diritti od obblighi a favore od a carico degli amministrati. Nè modifica o sopprime un rapporto giuridico fra costoro e l’ente pubblico. Tanto meno interviene ad accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione. Vero è che incide in modo diretto e percettibile sulla situazione personale di coloro che abitano lungo tale via, modificando i dati che definiscono concretamente il loro rapporto con il territorio. Queste conseguenze sono tuttavia effetti riflessi che non permettono di attribuire al provvedimento natura di decisione impugnabile (cfr. T. Jaag, Zur Rechtsnatur der Strassenbezeichnung, in Recht, 1993, pag. 90 seg.).

Già per questo motivo il ricorso va quindi disatteso per mancanza di decisione impugnabile.

 

 

                                   2.   Abbondanzialmente si può ancora rilevare che l’esito della contestazione non sarebbe comunque favorevole ai ricorrenti nemmeno nel caso in cui si volesse intravvedere nel provvedimento censurato gli estremi di una decisione impugnabile.

 

                                         2.1. La suddivisione delle competenze fra il legislativo comunale ed il municipio è regolata dal combinato disposto degli art. 13 e 106-107 LOC, ritenuto che il primo esercita gli attributi che la legge non conferisce espressamente ad altro organo comunale (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. r LOC).

Giusta l'art. 107 cpv. 1 LOC, il municipio esercita le funzioni di polizia locale. Rientrano in particolare nel novero di tali funzioni "le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comunali ed a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo" (lett. c), rispettivamente quelle a disciplinare il traffico sul territorio comunale (lett. d).

La competenza del municipio a gestire i beni comunali è sottolineata dall'art. 179 LOC, che impone all'esecutivo comunale di tenere un apposito inventario, suddividendoveli per categoria.

 

2.2. Orbene, la denominazione di strade e piazze costituisce anzitutto un atto di gestione di un bene d'uso comune (cfr. sulla nozione di bene d'uso comune: Scolari, Diritto amministrativo, vol. II, N. 569). Essa si configura in effetti come un provvedimento necessario per individuare concretamente un determinato bene, al fine di localizzarlo sul territorio e di registrarlo nell'inventario prescritto dall'art. 179 cpv. 2 e 3 LOC. Nell’attribuzione di un nome a piazze e strade è inoltre ravvisabile una misura intesa a disciplinare il traffico pedonale e motorizzato sul territorio comunale, facilitando l’orientamento degli utenti.

A torto reputano i ricorrenti che tale incombenza rientri nelle attribuzioni del legislativo comunale. A quest'organo spetta soltanto il compito di definire la natura dei beni comunali (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. h LOC). Non gli spetta anche il compito di gestirli. Il fatto che taluni esecutivi comunali interpellino il legislativo in merito alla denominazione di strade o piazze non è atto a modificare l'ordinamento delle competenze fissato dalla LOC.

 

                                         2.3. Stabilita la competenza del municipio a denominare strade e piazze, le censure sollevate dai ricorrenti in relazione al principio di proporzionalità vanno disattese siccome inconferenti.

Le altre iniziative suggerite dai ricorrenti per onorare la memoria del sindaco scomparso senza arrecare disagio alcuno ai cittadini non permettono di ravvisare nell’intervento in esame alcuna violazione del principio di adeguatezza. Gli inconvenienti che il cambiamento del nome di una strada comporta per chi vi abita o vi lavora non sono invero tali da giustificare il mantenimento della precedente denominazione. Tanto meno nel caso concreto, ove gli effetti del cambiamento sono stati mitigati, preannunciando la modifica con largo anticipo sulla sua messa in esecuzione ed affiancando ai nuovi cartelli stradali una tavola provvisoria recante la dicitura "già via __________ ".

Accreditando le tesi dei ricorrenti si finirebbe peraltro per perpetuare la toponomastica esistente rendendo impossibile qualsiasi cambiamento: conclusione, questa, che non può di certo essere avallata.

Ferme queste premesse e considerato che la nuova denominazione non è contestata e non è nemmeno contestabile in quanto tale, i ricorsi vanno di conseguenza respinti.

La tassa di giustizia segue la soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 42, 107, 176, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm

 

 


dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   In quanto ricevibili i ricorsi sono respinti.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente __________ nella misura di fr. 400.-- e degli altri ricorrenti, in solido, per il resto.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario