|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sui ricorsi
|
|
a) 18 aprile 1997 del Comune di __________
b) 21 aprile 1997 della __________ rappr. da: __________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 3 aprile 1997, no. 42, del Dipartimento delle istituzioni che accoglie parzialmente il reclamo 25 gennaio 1996 della __________, avverso la decisione 10 gennaio 1996 del municipio di __________ con la quale veniva respinta la richiesta di indennizzo per la cessazione della fornitura del gas a seguito della chiusura dell'azienda; |
richiamate le risultanze delle udienze 12 novembre 1997 e 12 febbraio 1998 e la proposta di transazione formulata dal Giudice Delegato in questi termini:
"- costi dell'impianto x 10 appartamenti 32'800 : 12 x 10 x 0.950 = fr. 25'966.65
- costi degli apparecchi 6'180 : 12 x 10 x 0.867 = fr. 4'465.05
- costi di trasformazione ed adattamento delle lastre in granito (forfait) = fr. 3'000.--
Alle parti è assegnato un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla proposta."
rilevato che sia la __________, il 16 febbraio 1998, sia il comune di __________, in data 17 febbraio 1998, hanno aderito alla soluzione di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli per intervenuta transazione.
§. La decisione 3 aprile 1997, no. 42, del Dipartimento delle istituzioni è annullata e riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano tasse di giustizia nè di prima, nè di seconda istanza.
|
3. Intimazione a: |
__________ |
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario