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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 18 aprile 1997 del
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Comune di __________
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contro |
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la decisione 3 aprile 1997, no. 45, del Dipartimento delle istituzioni che accoglie parzialmente il reclamo 25 gennaio 1996 della Comunione ereditaria fu __________ interposto contro la decisione 10 gennaio 1996 del municipio di __________ con la quale veniva respinta la richiesta di indennizzo per la cessazione della fornitura del gas a seguito della chiusura dell'azienda; |
preso atto che in occasione dell’udienza 18 novembre 1997, dopo discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"Il comune di __________
rifonderà alla CE fu __________ un'indennità di fr. 8'500.--calcolata come segue:
- valore residuo apparecchi e
istallazioni fr. 4'765.--
- indennità per trasformazione e inconvenienti fr. 3'735.--"
ritenuto che la proposta è stata accetta seduta stante dai resistenti e il comune di __________, con scritto 21 novembre u.s., vi ha aderito;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§. La decisione 3 aprile 1997, no. 45, del Dipartimento delle istituzioni è annullata e riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano tasse di giustizia nè di prima, nè di seconda istanza.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario