Incarto n.
52.97.00084

 

Lugano

24 novembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 18 aprile 1997 del

 

 

 

Comune di __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 3 aprile 1997, no. 45, del Dipartimento delle istituzioni che accoglie parzialmente il reclamo 25 gennaio 1996 della Comunione ereditaria fu __________ interposto contro la decisione 10 gennaio 1996 del municipio di __________ con la quale veniva respinta la richiesta di indennizzo per la cessazione della fornitura del gas a seguito della chiusura dell'azienda;

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza 18 novembre 1997, dopo discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

 

"Il comune di __________ rifonderà alla CE fu __________ un'indennità di fr. 8'500.--calcolata come segue:

- valore residuo apparecchi e istallazioni                                                      fr.      4'765.--
- indennità per trasformazione e inconvenienti                                             fr.      3'735.--"

 

 

ritenuto che la proposta è stata accetta seduta stante dai resistenti e il comune di __________, con scritto 21 novembre u.s., vi ha aderito;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

§.  La decisione 3 aprile 1997, no. 45, del Dipartimento delle istituzioni è annullata e riformata di conseguenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia nè di prima, nè di seconda istanza.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario