Incarto n.
52.97.00091

 

Lugano

10 giugno 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 28 aprile 1997 di

 

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 aprile 1997, no 3,  del Dipartimento delle istituzioni, che non accordava all'insorgente la licenza di porto d'armi per difesa personale;

 

 

preso atto che con comunicazione 15 maggio 1997, l'Ufficio dei permessi e dei passaporti, ha rilasciato a __________ la licenza di porto d'armi con validità per la durata di 5 anni;

 

 

rilevato che tale decisione rende pertanto privo d' oggetto il ricorso 28 aprile 1997;

 

 

ritenuto comunque che all'insorgente, patrocinato da un legale, vanno corrisposte congue ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Lo Stato del Canton Ticino verserà a __________, l'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario