Incarto n.
52.97.00099

 

Lugano

15 settembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  5 maggio 1997 di

 

 

 

__________

__________

patrocinati da: St.leg. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 16 aprile, no. 1818, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 17 gennaio 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la posa di un cancello e di una rete di cinta sulla sua proprietà (part. no. __________ RFD);

 

 

viste le risposte:

-    13 maggio 1997 del comune di __________;

-    14 maggio 1997 del Consiglio di Stato;

-      6 giugno 1997 di __________ e __________;

-      9 giugno 1997 di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che i ricorrenti sono proprietari delle part. n. __________ e __________ RFD di __________; il resistente è invece proprietario della vicina part. n. __________ RFD;

 

 

che l'accesso ai fondi dei ricorrenti passa attraverso la proprietà del resistente; non è comunque garantito da una servitù di passo iscritta a RF;

 

 

che il 2 dicembre 1996 __________ ha notificato al municipio l'intenzione di cintare il suo fondo, chiudendo l'accesso in questione con un cancello;

 

 

che i ricorrenti si sono opposti alla domanda, allegando che il cancello avrebbe impedito l’accesso alle loro proprietà;

 

 

che il 17 gennaio 1997 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione e rinviando gli opponenti al competente foro civile;

 

 

che con giudizio 16 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative, ritenendo a sua volta che l'opera fosse conforme al diritto edilizio comunale e che le contestazioni sollevate dai ricorrenti fossero da proporre davanti al componete giudice civile;

 

 

che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia;

 

 

che i ricorrenti rimproverano anzitutto al Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia, omettendo di esperire il sopralluogo richiesto;

 

 

che, nel merito, i ricorrenti invece rilevano:

·      di aver convenuto in giudizio il resistente davanti alla Pretura di __________ allo scopo di ottenere il diritto di passo, per cui la procedura amministrativa andrebbe sospesa;

·      che la posa del cancello disattende l'art. 40 NAPR di __________, rendendo difficoltoso l'accesso e pregiudicando quindi la sicurezza della circolazione;

 

 

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dal beneficiario della licenza;

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE; pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti;

 

 

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, stante che la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle planimetrie annesse alla domanda di costruzione,

 

 

che per gli stessi motivi del tutto infondati sono i rimproveri che i ricorrenti muovono all'indirizzo del Consiglio di Stato con riferimento al rigetto della domanda di sopralluogo;

 

 

che da respingere siccome ingiustificata è pure l'istanza di sospensione del presente giudizio sintanto che il giudice civile non avrà evaso la petizione inoltrata dai ricorrenti contro il resistente; l'esistenza del diritto di passo è in effetti irrilevante ai fini del giudizio che questo Tribunale è chiamato a rendere; non costituisce in particolare una pregiudiziale della licenza edilizia;

 

 

che la licenza edilizia è infatti un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione di determinati lavori (cfr. art. 2 cpv. 1 LE; 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed., N. 627);

 

 

che il passo rivendicato dai ricorrenti non costituirebbe un impedimento al rilascio della licenza nemmeno se dovesse sussistere o essere riconosciuto dal giudice civile (Scolari, op. cit., N. 676);

 

 

che le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento all'art. 40 NAPR di __________ ed alla sicurezza della circolazione sono del tutto infondate: non è invero dato di vedere come il cancello, arretrato di 5 m rispetto all'intersezione dell'accesso privato con l'antistante strada comunale, possa pregiudicare la sicurezza della circolazione;

 

 

che, così stando le cose, il ricorso palesemente privo di fondamento, per non dire temerario, va senz'altro respinto;

 

 

che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;

 

 

 

visti gli art. 1, 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

 

 


dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 500.-- al resistente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario