Incarto n.
52.98.00109

Lugano

31 luglio 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

visto il ricorso 27 aprile 1998 di

 

 

 

__________

__________

patrocinati da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 aprile 1998 del Dipartimento delle opere sociali che rinnova l'autorizzazione all'esercizio della professione di medico assistente rilasciata al ricorrente __________;

 

 

ritenuto che il Dipartimento delle opere sociali con la summenzionata decisione ha autorizzato l'insorgente ad esercitare quale medico assistente presso la Clinica __________, sino al 30 giugno 1998 senza possibilità di rinnovo;

 

 

rilevato che i ricorrenti con il presente ricorso chiedono l'annullamento della clausola che esclude un ulteriore rinnovo;

 

 

preso atto della decisione 2 luglio 1998 con la quale il Dipartimento ha rinnovato al dr. __________ l'autorizzazione ad esercitare quale medico assistente presso la Clinica __________ di __________ fino al 31 dicembre 1998;

 

 

considerato che con questa decisione l'autorità cantonale ha di fatto aderito al ricorso, rendendolo privo di oggetto;

 

 

ritenuto che l’esito giustifica il riconoscimento di un'indennità per ripetibili;

 

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                         Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 500.-- quale indennità per ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario