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Incarto n. |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
visto il ricorso 27 aprile 1998 di
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__________ __________ patrocinati da: avv. __________
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contro |
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la decisione 14 aprile 1998 del Dipartimento delle opere sociali che rinnova l'autorizzazione all'esercizio della professione di medico assistente rilasciata al ricorrente __________; |
ritenuto che il Dipartimento delle opere sociali con la summenzionata decisione ha autorizzato l'insorgente ad esercitare quale medico assistente presso la Clinica __________, sino al 30 giugno 1998 senza possibilità di rinnovo;
rilevato che i ricorrenti con il presente ricorso chiedono l'annullamento della clausola che esclude un ulteriore rinnovo;
preso atto della decisione 2 luglio 1998 con la quale il Dipartimento ha rinnovato al dr. __________ l'autorizzazione ad esercitare quale medico assistente presso la Clinica __________ di __________ fino al 31 dicembre 1998;
considerato che con questa decisione l'autorità cantonale ha di fatto aderito al ricorso, rendendolo privo di oggetto;
ritenuto che l’esito giustifica il riconoscimento di un'indennità per ripetibili;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 500.-- quale indennità per ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario