Incarto n.
52.98.00128

 

Lugano

30 giugno 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  7 maggio 1998 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 aprile 1998 n. 1646 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3/4 novembre 1997 del Consiglio comunale di __________, relativa allo stanziamento di un credito di fr. 450'000.-- per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta dei rifiuti;

 

 

viste le risposte:

-    15 maggio 1998 di __________, Presidente del Consiglio Comunale di __________

-    20 maggio 1998 del Consiglio di Stato

-    22 maggio 1998 del Municipio di __________

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con messaggio 16 settembre 1997 il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 450'000.-- per la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti da ubicarsi sulla parte nord del fondo n. __________ RFD dello stesso comune;

 

 

che contemporaneamente l'autorità comunale ha pubblicato la domanda di costruzione per la costruzione dell’impianto;

 

 

                                         che con risoluzione 3 novembre 1997 il consiglio comunale ha stanziato il credito richiesto;

 

 

che contro questa risoluzione è insorto avanti al Consiglio di Stato il __________, postulandone l'annullamento;

 

 

che secondo l’insorgente il progetto sottoposto al legislativo comunale sarebbe in contrasto con il PR, in particolare con il Piano del paesaggio, che prevede lungo il fiume una zona pedonale di 2 metri, ai quali andrebbero aggiunti 6 metri di servitù a favore del comune per la creazione di una piantagione di alberi di alto fusto;

 

 

che preso atto del ritiro dell’unica opposizione inoltrata contro la domanda di costruzione, il 20 novembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato al comune la licenza edilizia per la realizzazione del centro raccolta rifiuti;

 

 

che, con risoluzione 21 aprile 1998, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, allegando che l’insorgente non aveva sollevato contestazioni riferite all’applicazione della LOC e che quelle concernenti il PR avrebbero invece dovuto essere sollevate nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione;

 

 

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;

 

 

che nelle loro rispettive risposte, il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il presidente del consiglio comunale si riconfermano nelle loro precedenti posizioni, postulando la reiezione del gravame;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza di questo Tribunale discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC;

 

 

che la legittimazione attiva del ricorrente, cittadino attivo di Pregassona, è senz’altro data (art. 209 LOC);

 

 

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

 

 

che, data la natura delle questioni poste a giudizio, l’impugnativa può essere decisa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

 

 

che giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. g LOC il consiglio comunale decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi ed accorda i crediti necessari;

 

 

che la norma affida al legislativo comunale unicamente la competenza a decidere la realizzazione delle opere pubbliche e ad assicurarne il finanziamento;

 

 

che è invece compito del municipio procurare al comune i permessi occorrenti per realizzare effettivamente le opere pubbliche decise dal consiglio comunale (art. 106 lett. b LOC; cfr. anche art. 3 LE);

 

 

che la conformità delle opere pubbliche con l’assetto pianificatorio vigente va verificata nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione (art. 2 LE);

 

 

che con la decisione qui impugnata il consiglio comunale si è limitato a determinarsi in merito alla realizzazione di un centro per la raccolta dei rifiuti sull’argine del __________ (part. n. __________ RFD), stanziando il credito necessario (fr. 450’000.-);

 

 

che la decisione è del tutto conforme alle disposizioni della LOC concretamente applicabili: nemmeno l’insorgente sostiene il contrario;

 

 

che il ricorrente si limita infatti anche in questa sede a contestare la conformità dell’opera con il PR vigente;

 

 

che, come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, queste censure avrebbero dovuto essere sollevate nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione;

 

 

che simili contestazioni sono invece improponibili in questa sede, poiché non spetta al consiglio comunale, ma al municipio pronunciarsi sulla conformità di una determinata opera pubblica con il PR;

 

 

che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata merita di essere confermata, siccome immune da violazioni del diritto;

 

 

che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

 

 

 

visti gli art. 13, 208, 209 LOC; 2, 3, 21 LE; 3,18, 28, 31 ,43 ,55, 60 ,61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario