Incarto n.
52.98.00013

Lugano

2 marzo 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 26 gennaio 1998 di

 

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 7 gennaio 1998, no. 10, del Consiglio di Stato che statuisce sul ricorso 15 ottobre 1997 di __________, avverso la decisione 29 settembre 1997 del Consiglio comunale di __________ con la quale veniva autorizzata la concessione di un diritto di passo veicolare sul sentiero pedonale part. no. __________ a favore della part. no. __________ RF di __________;

 

 

preso atto che in data 18 febbraio 1998 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 


decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario