Incarto n.
52.98.00141

Lugano

2 novembre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 20 maggio 1998 di

 

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 29 aprile 1998, no. 1834, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 dicembre 1997 con cui il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per ristrutturare e sopraelevare uno stabile situato nella zona del nucleo (part. no. __________ RFD);

 

 

preso atto che in data 27 ottobre 1998 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

ritenuto nondimeno che alle resistenti __________ e Comunione ereditaria fu __________ assistite da legali iscritti all'albo va riconosciuta un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         La ricorrente verserà fr. 500.-- alla __________ e identico importo alla Comunione ereditaria fu __________ quale indennità per ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario