Incarto n.
52.98.00014-15-16-17-20-21

 

Lugano

15 aprile 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi

 

 

a)  26 gennaio 1998 del

      __________

 

b)  26 gennaio 1998 di

      __________

 

c)  27 gennaio 1998 di

      __________

      patr. da: avv. __________

 

 

d)  28 gennaio 1998 di

      __________

      patr. da: avv. __________

 

e)  28 gennaio 1998 di

      __________

      patr. da: avv. __________

 

f)  28 gennaio 1998 di

      __________

      patr. da. Avv. __________

 

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 7 gennaio 1998, no. 8, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente le impugnative presentate da __________ e da __________ avverso la risoluzione 9 ottobre 1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato 9 autorizzazioni per il servizio taxi (tipo A);

 

 

viste le risposte:

-    30 gennaio 1998 di __________;

-    31 gennaio 1998 di __________

-      4 febbraio 1998 del Consiglio di Stato;

-      9 febbraio 1998 di __________;

-    17 febbraio 1998 di __________;

-    12 marzo 1998 di __________;

-    12 marzo 1998 di __________;

-    13 marzo 1998 di __________

al ricorso sub a),

 

-    31 gennaio 1998 di __________;

-      4 febbraio 1998 del Consiglio di Stato;

-      4 febbraio 1998 del municipio di __________;

-    13 marzo 1998 di __________

ai ricorsi sub b), c), d), e), f)

 

 

completati, letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 5 agosto 1997 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per il rilascio di alcune autorizzazioni tipo A per il servizio taxi sul territorio del comune. Il capitolato del concorso indicava che le candidature dovevano essere corredate da un certificato medico attestante l'idoneità all'esercizio della professione, da un certificato di domicilio, dalla licenza di condurre cat. B1 o D1 e dall'estratto del casellario giudiziario.

Al concorso hanno partecipato 49 concorrenti. Scartate 11 candidature per inadempienza dei requisiti posti dal bando di concorso, la polizia comunale ha convocato i restanti 38 concorrenti per un colloquio e per una verifica delle conoscenze toponomastiche della città. Le risultanze di questi accertamenti sono state consegnate in una graduatoria che è stata sottoposta al municipio per le necessarie delibere. Ai primi 11 posti di questa classifica figuravano i concorrenti svizzeri. A questi faceva seguito un gruppo di 13 concorrenti di nazionalità italiana. Gli ultimi 14 concorrenti provenivano invece da altri paesi (YU, P, E, BG, CS, MK, BR).

 

 

                                  B.   Fondandosi sulle risultanze della graduatoria allestita dalla polizia, il 9 ottobre 1997 il municipio ha rilasciato nove autorizzazioni ai concorrenti che figuravano ai primi nove posti: __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________

Immediatamente dopo la delibera, ancor prima della scadenza dei termini di ricorso, l'autorità comunale ha retrocesso ai concorrenti gli atti allegati alle candidature presentate, conservando unicamente dei fogli di lavoro interni sui quali erano state annotate le risultanze delle verifiche esperite in punto all’adempimen-to delle condizioni poste dalla legge e dal bando di concorso per il rilascio dell’autorizzazione.

Contro questa risoluzione municipale sono insorti davanti al Consiglio di Stato i qui resistenti __________ (CH) ed __________ (BG), che da molti anni operano sulla piazza come taxisti. Gli insorgenti rimproveravano in sostanza al municipio di non aver tenuto debitamente conto della loro pluriennale esperienza.

 

 

                                  C.   Con giudizio 7 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto i ricorsi, annullando le autorizzazioni rilasciate ai concorrenti __________, __________, __________, __________ e __________.

Fondandosi essenzialmente sulle indicazioni figuranti sui fogli di lavoro prodotti dall’autorità comunale, il Governo ha ritenuto che le autorizzazioni fossero da annullare per i seguenti motivi:

·      __________: per mancata valutazione delle attitudini professionali e dell'idoneità;

·      __________: perchè ritenuto inidoneo;

·      __________: per mancata presentazione del certificato di domicilio e dell'estratto del casellario giudiziale;

·      __________: per mancata presentazione del certificato di domicilio;

·      __________: per omessa valutazione delle conoscenze toponomastiche.

 

Degli ulteriori motivi addotti dal Governo a sostegno del proprio giudizio si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti menzionati in epigrafe.

 

a) Il municipio di __________ rimprovera al Consiglio di Stato di aver accertato i fatti in modo carente, basandosi esclusivamente sugli atti interni della polizia, senza tener conto della graduatoria da questa allestita e delle osservazioni presentate ai ricorsi.

·      __________: l'idoneità di questo concorrente sarebbe stata oggetto di verifiche supplementari, conclusesi a favore dell'interessato. Assunte queste informazioni, il foglio di lavoro della polizia non sarebbe stato completato. In quanto autista della __________ il concorrente disporrebbe di conoscenze toponomastiche superiori alla media.

·      __________: l'annotazione figurante sugli atti di lavoro della polizia ed attestante un'inidoneità sarebbe frutto di un errore; il candidato, che sino al 31 luglio 1997 era alle dipendenze __________ quale addetto alla manutenzione della linea, sarebbe senz'altro idoneo.

·      __________: l’omessa produzione dei documenti richiesti (certificato di domicilio e casellario giudiziale) sarebbe imputabile ad un’informazione erronea datagli dalla cancelleria comunale, che gli avrebbe detto che ne era dispensato in quanto dipendente comunale (autista __________).

·      __________: l’omessa produzione del certificato di domicilio configurerebbe una svista scusabile.

·      __________: contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, le sue conoscenze toponomastiche sarebbero state verificate a due riprese; la prima volta in margine al rilascio dell’autorizzazione di tipo B del 17 luglio 1997, la seconda il 25 settembre 1997.

 

b) Il ricorrente __________ sostiene di aver omesso per errore di allegare il certificato di domicilio, peraltro tempestivamente richiesto alla cancelleria del proprio comune. Le sue attitudini, allega, sarebbero state oggetto di attenta valutazione. Il diniego dell’autorizzazione, conclude, lo pregiudicherebbe in misura particolarmente gravosa, poichè non potrebbe più partecipare ad ulteriori concorsi avendo ormai superato i 50 anni.

 

c) __________ si limita a rilevare di essere autista volontario della __________ di __________. Ciò basterebbe a provare la sua idoneità ad esercitare il mestiere di taxista.

 

d) Il ricorrente __________ contesta recisamente di essere inidoneo. L'indicazione in tal senso figurante sul documento interno di lavoro della polizia sarebbe frutto di un errore. Determinante sarebbe solo la graduatoria finale, allestita dalla polizia e sottoposta al municipio per la delibera.

 

e) __________ sostiene di aver omesso di allegare i documenti richiesti in quanto così ragguagliato dalla cancelleria comunale. Afferma inoltre che le sue conoscenze toponomastiche sarebbero state oggetto di puntuale verifica.

 

f) Analoghe considerazioni sono infine sviluppate dalla ricorrente __________, titolare di un'autorizzazione per taxi del tipo B appena rilasciatale dal municipio il 17 luglio 1997.

 

 

                                  E.   I ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

I resistenti __________ e __________ postulano a loro volta il rigetto delle impugnative contestando succintamente le tesi dei ricorrenti.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. I ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 208 LOC. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti sono invero incontestabilmente date.

 

1.2. Data la natura delle questioni poste a giudizio, le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati dalle ulteriori informazioni assunte da questo tribunale in merito alla situazione del ricorrente __________ (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

1.3. I ricorsi hanno per oggetto unicamente le autorizzazioni rilasciate ai cinque concorrenti qui ricorrenti. Nella misura in cui conferma le autorizzazioni rilasciate dal municipio ad altri quattro concorrenti , la decisione governativa è rimasta sostanzialmente incontestata. Queste autorizzazioni sono quindi cresciute in giudicato.

 

 

                                   2.   2.1. A norma degli art. 7 ed 8 dell’ordinanza municipale concernente il servizio taxi (OMST), le autorizzazioni di tipo A (con diritto di stazionamento negli stalli pubblici) sono rilasciate in base a pubblico concorso. I concorrenti devono:

- essere in possesso dei diritti civili,

- risultare atti all’esercizio della professione,

- possedere adeguate conoscenze toponomastiche,

- essere cittadini svizzeri o stranieri con permesso C,

- risiedere nel distretto di __________,

- avere meno di 50 anni.

Il requisito riferito all’attitudine e quello relativo alle conoscenze toponomastiche devono essere accertati dall’autorità mediante opportune verifiche. Entrambi i requisiti riservano al municipio un certo margine d’apprezzamento. Gli altri requisiti non lasciano invece alcuna libertà di decisione all’autorità.

 

2.2. Il bando di concorso stabiliva che le candidature dovevano essere corredate dai seguenti documenti:

- certificato medico attestante l’idoneità all’esercizio della pro-
  fessione,

- certificato di domicilio,

- licenza di condurre cat. B1 o D1,

- estratto del casellario giudiziale.

Atto, quest’ultimo, volto a permettere all’autorità decidente di valutare l’attitudine dei concorrenti all’esercizio della professione anche dal profilo delle qualità morali.

 

 

                                   3.   Estromesse le 11 candidature mancanti dei requisiti richiesti dall’OMST o dal bando di concorso, l'autorità comunale ha ritenuto sostanzialmente idonei i 38 concorrenti restanti. Fra questi ne ha scelti nove, ai quali ha rilasciato altrettante autorizzazioni.

In questa scelta, il municipio ha dato la preferenza ai candidati di nazionalità svizzera, privilegiando questo criterio di selezione rispetto ad altri possibili fattori, quali ad esempio il possesso di un’autorizzazione di tipo B, che di per sè avrebbe potuto rappresentare quantomeno un’indicazione circa il possesso di un certo bagaglio di esperienza professionale. Candidati svizzeri, senza esperienze professionali specifiche sono quindi stati preferiti a concorrenti stranieri già collaudati in quanto titolari di un’autorizzazione di tipo B.

Questa scelta, ancorché opinabile, non appare comunque lesiva del diritto in quanto procedente da un esercizio scorretto della libertà di decisione che l’OMST riserva al municipio. Considerato che il mestiere di taxista non presuppone il possesso di un bagaglio particolarmente qualificato di conoscenze specifiche, non appare tutto sommato insostenibile preferire concorrenti indigeni privi d’esperienza a concorrenti stranieri già pratici del mestiere.

 

 

                                   4.   Ferma questa prima conclusione, volta a giustificare la suddivisione della graduatoria dei 38 concorrenti idonei a conseguire l'autorizzazione nei tre distinti tronconi di cui si è detto in narrativa, resta comunque ancora da verificare sulla base degli atti a disposizione la legittimità delle cinque autorizzazioni annullate dal Consiglio di Stato.

A tal proposito, questo tribunale rileva quanto segue:

 

·      __________

Il ricorrente __________ ha omesso di allegare il certificato di domicilio alla propria candidatura. La produzione di questo documento era chiaramente richiesta dal bando di concorso. Lo stesso ricorrente ammette di averne frainteso le prescrizioni.

Orbene, per principio, la mancata produzione di un atto richiesto in modo esplicito dal bando di concorso implica necessariamente l’esclusione della relativa candidatura. Eccezioni a questa regola sono ipotizzabili soltanto per motivi di cui si dirà più avanti, che qui non sono dati.

Le inconsistenti giustificazioni addotte dal ricorrente non possono essere prese in considerazione.

Abbondanzialmente, va rilevato che l'autorizzazione andrebbe comunque annullata anche perchè il ricorrente, al momento in cui questa è stata rilasciata, aveva già oltrepassato il limite invalicabile di 50 anni fissato dall’art. 8 lett. b OMST. Il fatto che non avesse ancora compiuto gli anni al momento in cui ha inoltrato la propria candidatura nel concorso, non porta a diversa conclusione. Il requisito dell’età posto dalla norma succitata deve per principio essere soddisfatto al momento della decisione del municipio.

Il ricorso di questo concorrente va quindi senz'altro respinto al pari di quello del comune nella misura in cui si riferisce ad esso.

 

·      __________

Basandosi esclusivamente sul foglio di valutazione dei concorrenti compilato ad uso interno dalla polizia comunale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che questa ricorrente non fosse stata oggetto di verifiche volte ad accertare le sue conoscenze toponomastiche. Questa affrettata deduzione è erronea. Dallo stesso documento emerge infatti che la ricorrente è stata nuovamente convocata per esperire questa verifica. Prova, che - stando alle allegazioni del municipio - ha superato il 25 settembre 1997 e che aveva peraltro già superato in margine all’autorizzazione di tipo B che le era stata rilasciata il 17 luglio 1997.

Il suo ricorso e quello a lei relativo del comune vanno quindi senz’altro accolti.

 

·      __________

Sempre stando alle risultanze del documento di lavoro interno dell’autorità comunale, il ricorrente __________ non sarebbe idoneo alla professione. Alla voce “idoneità” risulta infatti apposta una crocetta nella casella “no”. Fondandosi su questa indicazione, il Consiglio di Stato ha annullato la relativa autorizzazione.

Le deduzioni tratte dalla precedente istanza non possono essere condivise.

Anzitutto, perchè lo stesso documento indica che il certificato medico prodotto dal ricorrente attesta la sua idoneità alla professione. Circostanza, questa, che viene confermata poco più avanti con un’annotazione positiva alla posizione “attitudini alla professione”.

In secondo luogo, perchè lo stesso municipio afferma che l’indicazione su cui il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio è frutto di un banale errore di compilazione del formulario. Circostanza, questa, che viene indirettamente confermata dalla tavola sinottica allestita dall’autorità comunale sulla base di tutte le candidature inoltrate nel concorso.

Da ultimo, perchè nulla permette di dubitare dell’idoneità del ricorrente, ove appena si consideri che era conosciuto al municipio in quanto dipendente __________, presso la quale ha lavorato sino al 31 luglio 1997 quale meccanico.

Anche questo ricorso e la pedissequa impugnativa del comune devono pertanto essere accolti.

 

·      __________

Il certificato medico prodotto da questo ricorrente non era di facile lettura. Lo si deduce dalle osservazioni apposte in calce al formulario, che indicano come il ricorrente sia invalido al 25% per “problemi al ginocchio”. Lo stesso documento indica tuttavia anche che il ricorrente è autista di ambulanze.

Fondandosi su queste risultanze e su ulteriori informazioni assunte presso il medico curante, l'autorità comunale ha ritenuto che __________ fosse idoneo all’esercizio della professione.

Constatando che le caselle alle voci “idoneità” ed “attitudini professionali” non erano state compilate il Consiglio di Stato ha ritenuto che il municipio avesse omesso di valutare la candidatura del ricorrente sotto questi due profili.

Nemmeno questa deduzione può trovare conferma in questa sede. Contrariamente a quanto assume la precedente istanza, il municipio di __________ ha infatti esperito ulteriori accertamenti sull’idoneità del ricorrente, interpellando il medico curante, che ha confermato l’assenza di impedimenti di questa natura. Le risultanze di questi accertamenti non si sono tradotte in un’adeguata completazione del foglio di lavoro interno. Sono però state riprese dalla graduatoria finale sottoposta al municipio per decisione, nella quale il ricorrente viene considerato idoneo all’esercizio della professione.

Non essendovi motivo di dubitare che un autista di ambulanze sia anche in grado di condurre un taxi, l'autorizzazione rilasciata dal municipio a questo ricorrente va pertanto confermata.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, essa non procede da un accertamento incompleto dei fatti rilevanti. La mancata completazione delle posizioni “idoneità” ed “attitudini alla professione” del foglio di lavoro interno non permette affatto di concludere che il municipio abbia effettivamente omesso di valutare questi aspetti della candidatura sottopostagli dal ricorrente.

La sua impugnativa e quella connessa del comune vanno quindi accolte.

 

·      __________

Questo ricorrente ha omesso di allegare il certificato di domicilio e l’estratto del casellario giudiziale alla propria candidatura. Per prudenza, ha tuttavia allegato uno scritto in cui spiegava che l’addetto alla cancelleria ed un funzionario della Polizia comunale, gli avevano detto, dietro sua richiesta telefonica, che la produzione di questi atti non era necessaria, in quanto dipendente del comune.

A differenza di quella dell’altro concorrente __________, l’omissione è scusabile. Lo esige il principio della buona fede, che in casi di questa natura protegge l’affidamento riposto dal singolo in un’informazione erronea fornitagli dall’amministrazione. Nulla permetteva infatti al ricorrente di dubitare dell’erroneità di un’informazione ricevuta. L’ufficio che gli ha fornito quest’informazione era d’altro canto competente a rilasciargliela. L’informazione erronea, data senza riserve, è stata inoltre causale per l’omissione. Il pregiudizio che questa gli arrecherebbe nel caso in cui la buona fede non venisse protetta sarebbe infine irreparabile, poichè il ricorrente verrebbe senz’altro escluso dal concorso (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 75 B II seg.).

Rispondendo l’insorgente alle condizioni del concorso con riferimento al domicilio, al casellario giudiziale ed alle conoscenze toponomastiche - debitamente verificate dall’autorità comunale - anche i ricorsi che lo riguardano vanno quindi accolti.

 

 

                                   4.   In esito alle considerazioni sin qui esposte, la decisione governativa impugnata va quindi annullata e riformata nel senso che la risoluzione 9 ottobre 1997 del municipio di __________ è annullata soltanto nella misura in cui concerne il ricorrente __________.

Resta riservata al municipio di attribuire l'autorizzazione ad uno dei ricorrenti o ad altro concorrente.

La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 7, 8, 11 OMST; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

 

 


dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi di __________, __________, __________ e
__________ sono accolti.

                                         Il ricorso del comune di __________ è parzialmente accolto.

                                         Il ricorso di __________ è respinto.

 

§.  Di conseguenza:

1.1.  la decisione 7 gennaio 1997 del Consiglio di Stato, n. 8, è annullata e riformata nel senso che i ricorsi di __________ ed __________ sono accolti nella misura in cui hanno per oggetto l'autorizzazione 9 ottobre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per l’esercizio della professione di taxista.

1.2.  la risoluzione 9 ottobre 1997 del municipio di __________ è annullata nella misura in cui rilascia a __________ l'autorizzazione per l’esercizio della professione di taxista.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è a carico:

                                         - del resistente __________ nella misura di fr. 400.-;

                                         - del resistente __________ nella misura di fr. 400.- e
- del resistente __________ nella misura di fr. 200.-.

 

 

                                   3.   3.1. I resistenti __________ ed __________ rifonderanno
       ciascuno:

                                                - fr. 300.- al ricorrente __________;

                                                - fr. 300.- al ricorrente __________;

                                                - fr. 300.- alla ricorrente __________;

                                                a titolo di ripetibili.

 

 

                       3.2. Il comune di __________ ed il ricorrente __________ rifonderanno fr. 200.- ciascuno al resistente __________ a titolo di ripetibili di entrambe le istanze;

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario