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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 9 giugno 1998 di
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__________ __________ __________ tutti patrocinati da: st.leg. __________
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contro |
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l'imposizione a loro carico della tassa d'esercizio relativa all'anno 1998 per lo svolgimento della professione di fiduciario effettuata il 22 maggio 1998 dal dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia; |
vista la risposta 24 giugno 1998 del Dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 22 maggio 1998 il dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia, ha emesso a carico dei ricorrenti, i quali sono autorizzati ad esercitare la professione di fiduciario in applicazione della relativa legge del 18 giugno 1984 (LFid), la tassa annuale d'esercizio, di fr. 350.-- per ciascuno, in applicazione degli art. 22a LFid e 17a RLFid;
che con ricorso 9 giugno 1998 __________, __________ e __________ hanno impugnato la menzionata imposizione innanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla in quanto contraria alla libertà di commercio e d'industria sancito all'art. 31 Cost. ed al principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost;
che in data 24 giugno 1998 i predetti hanno inoltrato anche un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale con lo stesso fine;
che con osservazioni pure di data 24 giugno 1998 la divisione della giustizia ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare irricevibile il gravame e, subordinatamente, di respingerlo nel merito;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che la LFid dichiara impugnabili innanzi a questo Tribunale:
- le decisioni del Consiglio di Stato di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione (art. 8a LFid);
- le decisioni con cui il consiglio di vigilanza infligge sanzioni disciplinari (art. 18 cpv. 3 LFid);
- le decisioni con cui il dipartimento (delle istituzioni; cfr. RLFid) reprime l'esercizio abusivo della professione (art. 19 cpv. 4 LFid);
che la LFid non permette pertanto di contestare innanzi al Tribunale amministrativo la percezione della tassa annua d'esercizio;
che l'art. 15 RLFid, secondo cui le decisioni del Consiglio di vigilanza e del dipartimento sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo, non permette di mutare questa conclusione: trattasi difatti di disposizione puramente attuativa degli art. 18 cpv. 3 e 19 cpv. 4 LFid (cfr. l'esplicito riferimento a queste due norme di cui al marginale dell'art. 15 RLFid);
che, del resto, le competenze del Tribunale amministrativo possono essere definite solo attraverso una legge in senso formale (art. 69 cpv. 5 e 80 Cost./TI; art. 60 cpv. 1 PAmm; art. 36 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984; nello stesso senso Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG] im Kanton Bern, N. 6 ad art. 3);
che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a conoscere la contestazione;
che, come rettamente osserva l'autorità intimata, l'art. 6 CEDU - peraltro nemmeno richiamato dagli insorgenti - non osta a questa dichiarazione di irricevibilità: le procedure di accertamento dei tributi pubblici, tali le imposte ed i tributi causali (tra cui figurano le tasse), non sono considerate contestazioni su diritti e doveri di carattere civile ai sensi della predetta disposizione (cfr. Herzog, Art. 6 EMRK und Verwaltungsrechtspflege, pag. 279 seg. con rinvii);
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti, soccombenti (art. 28 PAmm);
visti gli art. 8, 18, 19, 22a LFid, 17 RLFid, 3, 28, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso é irricevibile.
2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico del ricorrenti in solido;
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario