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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 25 giugno 1998 di
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__________ __________ entrambi patrocinati dall'avv. __________
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contro |
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la risoluzione 10 giugno 1998 (n. 2666) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro la decisione 18 marzo 1998 con cui il municipio di __________ ha respinto la domanda dei ricorrenti volta a sottoporre a permesso di costruzione alcune trasformazioni attuate dalla __________ nello stabile di loro proprietà (part. n. __________ RF); |
viste le risposte:
- 7 luglio 1998 del Consiglio di Stato,
- 5 agosto 1998 della __________,
- 19 agosto 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ e __________ sono comproprietari di uno stabile situato a __________ nella zona del nucleo (part. n. __________ RF);
che il locale a pianterreno, adibito a negozio di generi alimentari, è stato locato nel 1993 alla __________, gerente dell'attiguo bar __________;
che nel gennaio del 1998 i ricorrenti hanno constatato che la __________ aveva intrapreso lavori di trasformazione del negozio, praticando fra l'altro alcuni fori nelle pareti, allo scopo di adibirlo - come annunciato pubblicamente - alla vendita di specialità gastronomiche e pizze da asportare;
che __________ e __________ hanno chiesto al municipio di intervenire nei confronti della __________, esigendo l'inoltro di una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione da negozio a cucina/pizzeria del bar attiguo; nel frattempo hanno chiesto al Pretore lo sfratto della locataria;
che con decisione 18 marzo 1998 il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che la __________ stesse eseguendo soltanto lavori interni, non soggetti a permesso di costruzione;
che con giudizio 10 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, escludendo a sua volta che i lavori in oggetto integrassero gli estremi di un cambiamento di destinazione;
che contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato e che fosse accertato che i lavori intrapresi e nel frattempo sospesi per ordine del Pretore erano soggetti a permesso di costruzione;
che al ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio e la __________, con argomenti che non occorre riassumere;
che la __________ è nel frattempo fallita ed è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio (art. 66 ORC);
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 LE) e legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria;
che la licenza edilizia è necessaria per la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale, ivi compreso il cambiamento di destinazione, e la demolizione di edifici ed impianti di qualsiasi genere (art. 1 cpv. 2 LE; 4 lett. a RLE);
che soggiacciono in particolare a permesso di costruzione secondo la procedura della notifica i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale di edifici e impianti (art. 6 cpv. 1 cifra 1 RLE);
che per cambiamento di destinazione si intende un cambiamento delle modalità di utilizzazione di un edificio o di un impianto che richiama l'applicazione di norme di diritto materiale diverse da quelle applicabili rispetto all'uso anteriore e che comporta una variazione nell'uso delle opere di urbanizzazione o ingenera altre ripercussioni sull'ambiente circostante;
che non soggiacciono invece a licenza edilizia i lavori di ordinaria manutenzione che non modificano né l'aspetto esterno, né la destinazione degli edifici e impianti (art. 3 cpv. 1 lett. a RLE), le piccole trasformazioni all'interno dei fabbricati, come lo spostamento di pareti e porte (art. 3 cpv. 1 lett. b RLE);
che le tavole processuali non forniscono in concreto sufficienti elementi per accreditare la tesi dei ricorrenti;
che la sostituzione di parte dell'arredo, l'installazione di un bancone refrigerante e di un forno elettrico per la cottura di pane e pizze, l'adattamento dell'impianto elettrico, la posa di luci, ventilatori ed altoparlanti configurano modifiche di minima entità non soggette a permesso di costruzione;
che la trasformazione di un negozio di generi alimentari in uno spaccio di specialità gastronomiche non integra gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia;
che una simile modifica delle modalità di utilizzazione non incide in misura significativa né sulle opere di urbanizzazione e non comporta nemmeno una variazione significativa delle ripercussioni ingenerate sull'ambiente circostante;
che nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti siccome soccombenti;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 400.- al comune di __________ a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario