Incarto n.
52.98.00227

 

Lugano

25 agosto 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, vicepresidente

Stefano Bernasconi e Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, impedito

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  21 agosto 1998 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 5 agosto 1998, no. 3636, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza d'intervento inoltrata dall'insorgente il 3 aprile 1998 nei confronti dei municipali e del segretario aggiunto della città di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che in data 3 aprile 1998 l'insorgente, agente in qualità di consigliere comunale, ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza di intervento contro i municipali ed il segretario aggiunto della città di __________ in relazione all'assunzione e mantenimento alle dipendenze del comune per un determinato periodo della signora __________, chiedendo l'inflizione nei confronti dei denunciati delle sanzioni disciplinari previste agli art. 197 e 198 LOC;

 

 

che con risoluzione 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;

 

 

che il dispositivo n. 2 precisava che

 

"La presente risoluzione é definitiva, riservato il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione della presente decisione"

 

 

che con ricorso 21 agosto 1998 __________ si é aggravato contro la menzionata risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, chiedendo il suo annullamento ed inoltre che ai municipali vengano inflitte delle sanzioni disciplinari;

 

 

che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale non ha intimato il gravame al Governo ed ai municipali interessati;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

 

 

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);

 

 

che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono definitive (cpv. 1; inoltre le precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5, pag. 18), riservato a chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2);

 

 

che il ricorso del privato cittadino al Tribunale amministrativo é pertanto ricevibile solo nel caso in cui l'autorità di vigilanza ha modificato, a scapito di costui, la situazione preesistente (cfr. per tutte DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti): in altre parole la legittimazione ad impugnare decisioni dell'autorità di vigilanza al Tribunale amministrativo - la quale fonda nel contempo la competenza a decidere di quest'ultimo - é data unicamente a chi subisce direttamente un pregiudizio in conseguenza della decisione della predetta autorità (RDAT 1981 N. 19);

 

 

che, nel concreto caso, respingendo l'istanza di intervento inoltratagli dall'insorgente il Consiglio di Stato non ha modificato la situazione preesistente: a maggior ragione non ha causato a costui, agente a tutela di interessi generali, un qualche pregiudizio diretto;

 

 

che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

 

 

che, a motivo dell'ambigua illustrazione dei rimedi di diritto esperibili contro il giudicato impugnato di cui al dispositivo n. 2 dello stesso, il Tribunale prescinde dalla riscossione di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm): l'insorgente poteva difatti essere indotto a ritenere che esso fosse appellabile innanzi a questo Tribunale;

 

 

 

visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario