Incarto n.
52.98.00234

 

Lugano

6 ottobre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  27 agosto 1998 del

 

 

 

Comune di __________

patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 16 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni che nega all'insorgente la ratifica della risoluzione 28 luglio 1997 con cui il consiglio comunale ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di fr. 100'000.-- per l'allestimento del progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento della scuola d'infanzia;

 

 

vista la risposta 10 settembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con risoluzione 28 luglio 1997 il consiglio comunale di __________ ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di fr. 100'000.-- per l'allestimento del progetto per la ristrutturazione della locale scuola d'infanzia;

 

 

che il 3 settembre 1997 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare la predetta risoluzione;

 

 

che con decisione 16 luglio 1998 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza, ritenendo che l’intervento non fosse giustificato da impellenti motivi;

 

 

che contro questa decisione il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la ratifica della deliberazione in oggetto;

 

 

che il Dipartimento delle istituzioni si è opposto all'accoglimento del ricorso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

 

 

che notoriamente la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo: il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge;

 

 

che la decisione dipartimentale in esame è stata resa in applicazione dell'art. 9 LCint, che nei comuni in regime di compensazione subordina alla ratifica del Consiglio di Stato tutte le risoluzioni del legislativo concernenti spese straordinarie;

 

 

che il Consiglio di Stato ha delegato al Dipartimento delle istituzioni il compito di ratificare le deliberazioni dei legislativi comunali relative all'accensione di prestiti per investimenti (art. 9 cpv. 1 del regolamento d’applicazione della LCint, RLCint; RL 2.1.2.3.1; cfr. anche allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8); deliberazioni che l’art. 205 LOC peraltro già sottopone all’obbligo di ratifica da parte di tale istanza;

 

 

che a norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6.), se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni dei dipartimenti è dato ricorso al Consiglio di Stato;

 

 

che l'art. 12 LCint prevede che contro le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione di questa stessa legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

che non prevedendo la LCint la possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni che il Dipartimento delle istituzioni adotta in base a competenze delegategli dal Governo, tali risoluzioni vanno quindi dedotte in prima istanza davanti al Consiglio di Stato;

 

 

che di conseguenza, il ricorso in esame va dichiarato irricevibile per incompetenza di questo tribunale;

 

 

che giusta l'art. 4 PAmm gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per competenza;

 

 

che data l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso contenuta nella decisione impugnata si prescinde dal prelievo di tasse e spese;

 

 

 

visti gli art. 12 LCint; 3, 81, 28, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario