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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 4 settembre 1998 di
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__________
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contro |
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la decisione 25 agosto 1998, no. 3804, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 2 luglio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la posa di un cancello e la costruzione di una serra sulla part. no. __________ RFD; |
viste le risposte:
- 17 settembre 1998 di __________;
- 21 settembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
- 23 settembre 1998 del municipio di __________;
preso atto della replica 14 ottobre 1998 di __________ e delle dupliche:
- 23 ottobre 1998 del municipio di __________;
- 28 ottobre 1998 di __________;
- 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 2 luglio 1998 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di posare un cancello ed una piccola serra (m 1.90 x 2.45) sul terreno annesso alla sua casa d'abitazione;
che l'autorità comunale ha nel contempo respinto l'opposizione di __________, proprietario di un terreno situato a circa 250 m di distanza;
che contro la predetta la licenza edilizia l’opponente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;
che il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'opponente;
che il soccombente ha impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di giudicare
"1. Non è ammesso ottenere delle licenze edilizie poste sopra dei riempimenti e dei muri privi di domanda e relativa licenza, di recente costruzione, evidentemente in contrasto con le normative;
2. La domanda è incompleta e la procedura sbagliata tanto da non contenere quelle minime indicazioni necessarie;
3. Non è ammissibile ottenere altre licenze nello stesso comune quanto non si sono sanate grosse pendenze e per più anni ignorate disposizioni Dipartimentali atte a salvaguardare il territorio;
4. La legittimità del ricorrente è data avendo il sottoscritto dei fondi vicini a delle grosse opere abusive, sulle gravi carenze del municipio, sul fatto che l'art. 8 cpv. LE non è fatto per eludere tutte le altre leggi;
5. Ai sensi dei punti 1,2,3,4 la licenza edilizia è annullata.
6. Protestate spese e ripetibili."
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di Iragna ed il rilasciatario della licenza con argomenti che non occorre riassumere;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che l'insorgente non è legittimato a ricorrere;
che la qualità per agire in via di ricorso in materia edilizia può in effetti essere riconosciuta soltanto a chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione risulta collegata all'oggetto della contestazione da un rapporto particolarmente stretto ed intenso;
che l’insorgente deve nel contempo apparire portatore di interesse personale, diretto ed attuale a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca (DTF 120 Ib 59; RDAT 1992 II N. 58; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE N. 935);
che in quanto proprietario di un terreno situato a circa 250 m dal fondo del resistente __________ non rientra in nessun caso nel novero delle persone collegate all’oggetto del provvedimento censurato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso;
che data la natura e l’irrilevanza delle opere in contestazione, la licenza impugnata non è invero atta ad arrecargli pregiudizi di sorta;
che stando così le cose, bene ha fatto il Consiglio di Stato a dichiarare irricevibile l'impugnativa inoltratagli dall'insorgente;
che il ricorso va quindi respinto addebitando all'insorgente tassa di giustizia e ripetibili;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 500.-- al resistente a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario