Incarto n.
52.98.00246

 

Lugano

7 dicembre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  4 settembre 1998 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 agosto 1998, no. 3804, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 2 luglio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la posa di un cancello e la costruzione di una serra sulla part. no. __________ RFD;

 

 

viste le risposte:

-    17 settembre 1998 di __________;

-    21 settembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

-    23 settembre 1998 del municipio di __________;

 

 

preso atto della replica 14 ottobre 1998 di __________ e delle dupliche:

-    23 ottobre 1998 del municipio di __________;

-    28 ottobre 1998 di __________;

-    28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 2 luglio 1998 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di posare un cancello ed una piccola serra (m 1.90 x 2.45) sul terreno annesso alla sua casa d'abitazione;

 

 

                                         che l'autorità comunale ha nel contempo respinto l'opposizione di __________, proprietario di un terreno situato a circa 250 m di distanza;

 

 

che contro la predetta la licenza edilizia l’opponente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;

 

 

che il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'opponente;

 

 

che il soccombente ha impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di giudicare

 

"1. Non è ammesso ottenere delle licenze edilizie poste sopra dei riempimenti e dei muri privi di domanda e relativa licenza, di recente costruzione, evidentemente in contrasto con le normative;

 2.  La domanda è incompleta e la procedura sbagliata tanto da non contenere quelle minime indicazioni necessarie;

 3.  Non è ammissibile ottenere altre licenze nello stesso comune quanto non si sono sanate grosse pendenze e per più anni ignorate disposizioni Dipartimentali atte a salvaguardare il territorio;

 4.  La legittimità del ricorrente è data avendo il sottoscritto dei fondi vicini a delle grosse opere abusive, sulle gravi carenze del municipio, sul fatto che l'art. 8 cpv. LE non è fatto per eludere tutte le altre leggi;

 5.  Ai sensi dei punti 1,2,3,4 la licenza edilizia è annullata.

 6.  Protestate spese e ripetibili."

 

 

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di Iragna ed il rilasciatario della licenza con argomenti che non occorre riassumere;

 

 

che in sede di replica e di duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

 

 

che l'insorgente non è legittimato a ricorrere;

 

 

che la qualità per agire in via di ricorso in materia edilizia può in effetti essere riconosciuta soltanto a chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione risulta collegata all'oggetto della contestazione da un rapporto particolarmente stretto ed intenso;

 

 

che l’insorgente deve nel contempo apparire portatore di interesse personale, diretto ed attuale a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca (DTF 120 Ib 59; RDAT 1992 II N. 58; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE N. 935);

 

 

che in quanto proprietario di un terreno situato a circa 250 m dal fondo del resistente __________ non rientra in nessun caso nel novero delle persone collegate all’oggetto del provvedimento censurato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso;

 

 

che data la natura e l’irrilevanza delle opere in contestazione, la licenza impugnata non è invero atta ad arrecargli pregiudizi di sorta;

 

 

che stando così le cose, bene ha fatto il Consiglio di Stato a dichiarare irricevibile l'impugnativa inoltratagli dall'insorgente;

 

 

che il ricorso va quindi respinto addebitando all'insorgente tassa di giustizia e ripetibili;

 

 

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 500.-- al resistente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario