Incarto n.
52.1998.00275

Lugano

23 marzo 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di

 

 

 

__________ patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 settembre 1998, no. 4209, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 26 aprile 1996 dell'insorgente avverso la decisione 27 marzo 1996 del Dipartimento del territorio con la quale è fatto ordine a __________ di procedere ad alcuni interventi volti alla riduzione delle immissioni foniche orginate dall'impianto di riscaldamento sito al mappale no. __________ RFD di __________ di proprietà dei coniugi __________ e __________;

 

 

preso atto che in data 25 febbraio 2000 la patrocinatrice del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso poiché nel frattempo il ricorrente ha proceduto alla vendita dell'immobile;

 

ritenuto che i nuovi acquirenti hanno dichiarato di non essere interessati al proseguo della procedura;

 

rilevato che i resistenti __________ sono stati patrocinati da un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Il ricorrente rifonderà ai resistenti __________ e __________ fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario