Incarto n.
52.1998.00295

52.1998.00298

52.1998.00299

 

 

Lugano

21 ottobre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi 27/28 ottobre 1998 di

 

 

 

__________

____________________rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 7 ottobre 1998 (n. 4574) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro le decisioni 24 marzo 1998 con cui il dipartimento del territorio ha ordinato l'allacciamento degli stabili di loro rispettiva proprietà ai mapp. __________ (__________), __________ (ing. __________), __________ (dott. __________) di __________ alla fognatura comunale;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che, con lettera 7 giugno (recte: ottobre) 1999, i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale di recedere dalle impugnative;

 

                                         che essi hanno inoltre chiesto al Tribunale di non prelevare delle spese ed inoltre di annullare la tassa di giudizio posta a loro carico da parte del Consiglio di Stato, di fr. 50.-- ciascuno, dal momento che la richiesta dagli stessi formulata nei confronti del comune per ritirare le impugnative, consistente nella concessione di una proroga del pagamento dei contributi di costruzione delle canalizzazioni sino all'inizio dei lavori di costruzione del collettore comunale PGC 1-8 in via __________, era stata accolta da parte del municipio con lettera 3 agosto 1999;

 

 

considerato,                   in diritto

 

 

                                         che il ritiro dei ricorsi impone lo stralcio delle relative procedure;

 

                                         che chi recede da un'impugnativa deve essere considerato, ai fini della ripartizione delle spese, quale parte soccombente e deve assumersi, di conseguenza, il pagamento di tali oneri (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, N. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita 10 novembre 1997 in re __________ e __________; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re __________ e consorti c. comune di __________ e Tribunale amministrativo);

 

                                         che i ricorrenti non possono pertanto sfuggire al pagamento della tassa di giudizio loro imposta dal Consiglio di Stato (art. 28 PAmm);

 

                                         che la concessione loro fatta da parte del municipio quo all'imposizione dei contributi di costruzione delle canalizzazioni non può mutare questo esito, poiché non concerne l'oggetto della lite, ovvero l'obbligo di allacciamento delle proprietà dei ricorrenti, che invece - a seguito del ritiro dei gravami - è cresciuto in giudicato;

 

                                         che, dovendosi limitare a stralciare i ricorsi indicati in ingresso, il Tribunale rinuncia all'emissione di una tassa di giudizio per questa sede (art. 28 PAmm);

 

 

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Le procedure sono stralciate dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse di giudizio né spese per questa sede.

 

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario