Incarto n.
52.98.00030

 

Lugano

6 marzo 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Giovanna Canepa, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  5 febbraio 1998 di

 

 

 

__________

 

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 9 gennaio 1998 __________ ha inviato al Consiglio di Stato uno scritto del seguente tenore

 

  Concerne: l’__________ Consigliere di Stato e le affermazioni fatte sul suo conto da__________, Consigliere di Stato (...omissis...)

 

  ...“Vi chiedo cortesemente di farmi sapere se non sarebbe stato meglio per il bene di tutti che l’emarginato __________ prima di parlare degli eventuali altrui sbagli avesse parlato dei suoi sicuri sbagli come uomo politico (...omissis...).

  Attendo una risposta entro cinque giorni”.

 

 

                                         che il 5 febbraio 1997 __________ ha presentato a questo Tribunale un atto denominato "reclamo contro il Consiglio di Stato", allegando di non aver ottenuto risposta entro il termine assegnato e chiedendo che venga fatto ordine alla controparte di dare una risposta;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che, prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la sua competenza (art. 3 PAmm);

 

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, bensì secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto quando la legge lo prevede, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);

 

 

che il ricorso a questo Tribunale per denegata giustizia è dato soltanto quando il Consiglio di Stato, un Dipartimento od una Commissione speciale si rifiutano o tardano a rendere una decisione suscettibile di essere impugnata davanti ad esso;

 

 

che nell’evenienza concreta il Consiglio di Stato non era tenuto a rendere alcuna decisione sulla missiva inviatagli dal reclamante;

 

 

che già per questo motivo il reclamo risulta irricevibile;

 

 

che qualsiasi determinazione resa dal Governo in relazione a tale atto sarebbe comunque stata insuscettibile di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, poiché nessuna disposizione di legge prevede questa possibilità;

 

 

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

 

visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria