|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
|
segretaria: |
Giovanna Canepa, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 5 febbraio 1998 di
|
|
__________
|
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 9 gennaio 1998 __________ ha inviato al Consiglio di Stato uno scritto del seguente tenore
Concerne: l’__________ Consigliere di Stato e le affermazioni fatte sul suo conto da__________, Consigliere di Stato (...omissis...)
...“Vi chiedo cortesemente di farmi sapere se non sarebbe stato meglio per il bene di tutti che l’emarginato __________ prima di parlare degli eventuali altrui sbagli avesse parlato dei suoi sicuri sbagli come uomo politico (...omissis...).
Attendo una risposta entro cinque giorni”.
che il 5 febbraio 1997 __________ ha presentato a questo Tribunale un atto denominato "reclamo contro il Consiglio di Stato", allegando di non aver ottenuto risposta entro il termine assegnato e chiedendo che venga fatto ordine alla controparte di dare una risposta;
considerato, in diritto
che, prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la sua competenza (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, bensì secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto quando la legge lo prevede, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);
che il ricorso a questo Tribunale per denegata giustizia è dato soltanto quando il Consiglio di Stato, un Dipartimento od una Commissione speciale si rifiutano o tardano a rendere una decisione suscettibile di essere impugnata davanti ad esso;
che nell’evenienza concreta il Consiglio di Stato non era tenuto a rendere alcuna decisione sulla missiva inviatagli dal reclamante;
che già per questo motivo il reclamo risulta irricevibile;
che qualsiasi determinazione resa dal Governo in relazione a tale atto sarebbe comunque stata insuscettibile di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, poiché nessuna disposizione di legge prevede questa possibilità;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
|
3. Intimazione a: |
__________ |
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria