Incarto n.
52.1998.00317

 

Lugano

19 maggio 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 16 novembre 1998 di

 

 

 

__________ già patrocinata dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 30 ottobre 1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, le ha ordinato di rimuovere un'insegna luminosa mobile con la scritta "__________" posata senza autorizzazione in via __________ a __________;

 

 

vista la risposta 26 novembre 1998 dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


 

ritenuto,                           in fatto

 

che con decisione 30 ottobre 1998 l'UPP ha ordinato a __________ gerente del locale notturno __________, di rimuovere entro 15 giorni un apparecchio che proiettava la scritta "__________" in movimento sul campo stradale di via __________ a __________; impianto che era stato posato senza autorizzazione sotto il cornicione dello stabile di proprietà __________;

 

 

che contro il predetto ordine di rimozione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;

 

 

che all'accoglimento del ricorso si è opposto l'UPP;

 

 

che il 25 febbraio 1999 la ricorrente chiesto all'UPP l'autorizzazione in sanatoria per l'apparecchio in oggetto;

 

 

che il 13 gennaio 2000 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio (subentrata all'UPP a seguito di una ripartizione delle competenze in seno all'amministrazione cantonale) ha respinto la domanda, considerando l'insegna luminosa quale forma di pubblicità vietata ai sensi degli art. 9 lett. b LIns e 96 cpv. 1 lett. f/g OSStr;

 

 

che contro la predetta decisione dipartimentale l'istante non ha presentato ricorso;

 


 

considerato,                    in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 17 LIns, 43 e 46 PAmm;

 

 

che l'ordine di rimozione di un'insegna posata senza autorizzazione presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto; non basta che l'insegna sia stata posata senza autorizzazione; occorre anche che non siano date le premesse per autorizzarla in sanatoria;

 

 

che con decisione 13 gennaio 2000, cresciuta in giudicato, l'autorità cantonale ha respinto la domanda di rilascio del permesso in sanatoria;

 

 

che l'ordine di ripristino impartito alla ricorrente si appalesa pertanto perfettamente conforme al diritto;

 

 

che il ricorso va quindi senz'altro respinto;

 

 

che la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente;

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 17 LIns; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                        Il segretario