|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
Lorenzo Anastasi |
|||||
|
|
|||||
|
assistito dal segretario: |
Leopoldo Crivelli |
||||
statuendo sul ricorso 2 dicembre 1998 di
|
|
__________ patr. da: avv. __________
|
||
|
|
contro |
|
|
|
|
la decisione 11 novembre 1998, no. 5081, del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso 14 settembre 1998 di __________ interposto contro la decisione 25 agosto 1998 del municipio di __________ che rilasciava alla __________ la licenza edilizia per la costruzione di un muro di cinta al mappale no. __________ di proprietà __________ e __________ |
preso atto che il 6 giugno 2000 il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato di ritirare il ricorso;
ritenuto che la resistente è stata patrocinata da un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.-- sono a carico dei ricorrenti che rifonderanno inoltre alla resistente __________ l'importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
|
3. Intimazione a: |
|
|
|
|
|
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
|
Il segretario |