Incarto n.
52.98.00335

 

Lugano

26 luglio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 2 dicembre 1998 di

 

 

 

__________

__________

patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 11 novembre 1998, no. 5091, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa 30 luglio 1998 degli insorgenti interposta contro la condizione relativa alla chiusura dei posteggi durante il periodo notturno, imposta nell'ambito del rilascio della licenza edilizia 16 luglio 1998 al mapp. no. __________ RFD di __________;

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 21 luglio 1999, dopo discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti di risolvere la vertenza mediante la posa di una barriera nell'angolo NW (entrata) e una barriera nell'angolo SE (uscita) con le prescrizioni seguenti:

·      le barriere dovranno restare chiuse tra le 19.00 e le 07.00, riservata la possibilità di accedere ai posteggi per gli inquilini dello stabile (avventori dell'EP esclusi). Durante il giorno le barriere potranno invece rimanere aperte;

·      i posteggi sul retro dell'immobile restano computabili come posteggi per tutti gli inquilini;

·      i ricorrenti si impegnano a posare le barriere nel più breve tempo possibile;

 

 

ritenuto che le parti hanno accettato la soluzione transattiva seduta stante;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

§.  La decisione 11 novembre 1998, no. 5091, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario