Incarto n.
52.98.00337

Lugano

26 luglio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 2 dicembre 1998 di

 

 

 

__________ patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 11 novembre 1998, 5088, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 24 giugno 1998 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per la costruzione di una casa d'abitazione sulla part. no. __________ RFD;

 

 

 

preso atto che in data 1° giugno 1999 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso in quanto __________ e __________ hanno raggiunto un accordo transattivo;

 

 

ritenuto che al comune di __________, assistito nella lite da un legale iscritto all'albo degli avvocati, va assegnata un'indennità per ripetibili indipendentemente dall'accordo transattivo fra le succitate parti;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Il ricorrente __________ verserà al comune di __________ l'importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario