Incarto n.
52.98.00349

 

Lugano

29 luglio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  7 dicembre 1998 di

 

 

 

__________

rappr. da: __________

__________

______________________________

__________

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 novembre 1998, no. 5286, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le licenze edilizie 5 marzo 1998 rilasciate dal municipio di __________ a __________, rispettivamente a __________, __________ e __________ per la costruzione di un muro di sostegno sulle part. no. __________ e __________ RFD;

 


viste le risposte:

-    22 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

-    31 dicembre 1998 del municipio di __________;

-    11 gennaio 1999 di __________, __________, __________ e __________;

-    25 gennaio 1999 delle __________;

-    10 febbraio 1999 del Dipartimento del territorio, UDC, Bellinzona;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con separate licenze del 5 marzo 1998 il municipio di __________ ha autorizzato i resistenti a costruire un muro di sostegno alto sino a m 2.50, lungo il confine S delle part. n. __________ e __________ RFD, a ridosso del sedime delle __________;

 

 

che con giudizio 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrati dagli opponenti, che chiedevano di rivestire il manufatto con materiale fonoassorbente al fine di evitare la riflessione delle onde sonore verso i loro fondi, situati sul lato opposto dei binari;

 

 

che i soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le licenze fossero subordinate alla condizione di rivestire il muro con materiale fonoassorbente;

 

 

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed i beneficiari delle licenze in contestazione, mentre le __________ si sono rimesse al giudizio di questo Tribunale;

 

 

che il 26 aprile 1999 i resistenti hanno prospettato l'eventualità di costruire il muro con vasche prefabbricate (tipo __________) invece che in cemento armato;

 

 

che il 4 giugno 1999 il giudice delegato ha proposto alle parti di evadere il ricorso con la seguente transazione:

 

"1.   Le licenze 5 marzo 1998 rilasciate dal municipio di __________ a __________, __________ e __________ sono confermate alla condizione che il muro di sostegno sulle part. n. __________ e __________ RFD venga realizzato con il sistema di elementi prefabbricati __________.

 

 2.    La decisione del Consiglio di Stato è annullata e riformata in tal senso.

 

 3.    In caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà il ricorso dagli atti senza spese e senza assegnazione di ripetibili."

 

 

che il 15 giugno 1999 i ricorrenti hanno dichiarato di aderire alla proposta, ferme restanti le ulteriori condizioni poste dalle licenze edilizie;

 

 

che con ulteriore scritto del 30 giugno il ricorrente __________ ha postulato una verifica statica del manufatto;

 

 

che analoga richiesta è stata formulata dalle __________ e dal municipio di __________;

 

 

che, viste le prese di posizione delle parti, sostanzialmente concordanti, e considerato che il municipio aveva già dato il suo benestare alla costruzione di un muro di elementi prefabbricati, previsto da una domanda di costruzione inoltrata dai resistenti __________ con il consenso delle __________, questo Tribunale ritiene che la transazione proposta si sia comunque perfezionata;

 

 

che a scanso di equivoci va unicamente ribadito che il muro non dovrà superare l'altezza di m 2.50 dal terreno naturale, stabilita a titolo di condizione dalle licenze edilizie, e dovrà essere conforme alle regole dell'arte in fatto di sicurezza (art. 30 RLE): aspetto, questo, che esula dalle verifiche che l'autorità è tenuta ad esperire nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia (RDAT I 1995 N. 39);

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli ai sensi dei considerandi per intervenuta transazione.

§.  La decisione 18 novembre 1998, n. 5285, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.

 

 

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario