Incarto n.
52.98.00034

 

Lugano

26 maggio 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 9 febbraio 1998 di

 

 

 

__________

patrocinato da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 gennaio 1998, no. 214, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 3 ottobre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la riattazione di un edificio situato nella zona del nucleo (part. no. __________ RFD);

 

 

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 19 maggio 1998, su proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente transazione:

 

"1.    La licenza edilizia viene confermata alla condizione che la falda del tetto rivolta verso monte rimanga alle quote attuali. E' quindi autorizzato unicamente l'innalzamento della falda a valle.

 2.    La causa viene stralciata dai ruoli a queste condizioni senza spese e senza ripetibili di Iª e IIª istanza."


considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

§.  La decisione 21 gennaio 1998, no. 214, Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia nè di prima, nè di seconda istanza.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario