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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 9 febbraio 1998 di
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__________ patrocinato da: avv. __________
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contro |
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la decisione 21 gennaio 1998, no. 214, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 3 ottobre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la riattazione di un edificio situato nella zona del nucleo (part. no. __________ RFD); |
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 19 maggio 1998, su proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente transazione:
"1. La licenza edilizia viene confermata alla condizione che la falda del tetto rivolta verso monte rimanga alle quote attuali. E' quindi autorizzato unicamente l'innalzamento della falda a valle.
2. La causa viene stralciata dai ruoli a queste condizioni senza spese e senza ripetibili di Iª e IIª istanza."
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§. La decisione 21 gennaio 1998, no. 214, Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano tasse di giustizia nè di prima, nè di seconda istanza.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario